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Vent’anni di 231

Con un articolo pubblicato su nonsoloambiente, il punto sulla 231 a circa 20 anni dall’introduzione della responsabilità amministrativa per tramite del D.Lgs. n. 231/2001. Per Confindustria Cisambiente la testimonianza di Stefano Sassone.

Gli articoli di approfondimento su nonsoloambiente.it

A partire dal mese di Febbraio, nonsoloambiente.it ha incominciato a raccogliere ed ascoltare le associazioni di categoria in merito a dati, notizie di attualità nonché decreti legislativi e norme di riferimento in quanto – consapevoli del potere e del diritto di rappresentanza che esercitano – riteniamo siano stakeholder primari e di riferimento per fornire al lettore un punto di vista necessario, frutto di una competenza residente.

Le attività di Confindustria Cisambiente sul tema “231”

Tra le numerose attività che hanno contraddistinto il 2021, Confindustria Cisambiente, diretta da Lucia Leonessi, si è resa protagonista della realizzazione e redazione della Prima Edizione delle “Linee Guida 231” con specifico riferimento alle aziende che operano nel settore “Ambiente”.

Confindustria Cisambiente si è costituita per tutelare gli interessi delle Imprese che operano nei settori della gestione dei rifiuti urbani e speciali con la missione di affrontare le sfide e le problematiche legate ai servizi, agli impianti di smaltimento, di recupero e lavorazione di materia ed energia dai rifiuti, promuovendo e curando l’attività istituzionale, sindacale e tecnico scientifica del settore ecologico, ultimo, ma non ultimo, rendendo concreti i principi dell’economia circolare.

Le linee guida 231

Il lavoro eccellente condotto dal dott. Gabriele Zito, Revisore dell’Associazione, in stretta sinergia con tutta la struttura di Confindustria Cisambiente ha portato all’approvazione delle Linee Guida da parte del Ministero di Giustizia il 25.10.2021. Come noto l’importanza di avere un modello gestionale ha coinvolto dapprima le imprese medio-grandi che hanno formalizzato ai sensi del D.Lgs 231.01 quanto era già operante nelle proprie organizzazioni, e si è poi esteso anche alle medie-piccole imprese, che hanno adattato il proprio sistema organizzativo, migliorandolo e valutandone periodicamente la ‘tenuta’ rispetto alle possibili fattispecie fra quelle annoverate nei retai presupposto.

In questo fenomeno il ruolo di Confindustria è stato importante nel porre sull’argomento una grande attenzione. Le nuove linee guida di Confindustria di giugno 2021, approvate dal Ministero della Giustizia, sono l’alveo all’interno del quale tutto il sistema confindustriale intende muoversi e consistono nella realizzazione di procedure organizzative e attribuzione di opportuni compiti al personale, adottato da persona giuridica, o associazione priva di personalità giuridica, volto a prevenire la responsabilità penale degli enti.

Il tema della responsabilità amministrativa “231”

In particolare, il regime di responsabilità “da reato”, come evidenziato dal Direttore Area Tecnica Confindustria Cisambiente Stefano Sassone, è un regime introdotto dal D. Lgs. n. 231/2001 (c.d. “responsabilità amministrativa 231”), derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi, che si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. L’introduzione di questo nuovo ed autonomo tipo di responsabilità consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche autori materiali dell’illecito penalmente rilevante – che “impersonano” la società o che operano, comunque, nell’interesse di quest’ultimo.

La costruzione di tali modelli è solamente uno dei tanti servizi che si intende promuovere con Cisa Servizi, la società di servizi dell’Associazione, che realizza, a favore delle Aziende che intendono svilupparlo, un modello organizzativo ed aziendale virtuoso come quello appena richiamato. In una recente pubblicazione della Fondazione CNPA (Centro Nazionale Difesa e Prevenzione Sociale), è emerso che, da un’analisi riguardante il periodo 2016-2019, le iscrizioni dei procedimenti ex DLgs 231/01 vedono al primo posto i reati ambientali con il 25% del totale ed un rilevante distacco rispetto le altre fattispecie. Per questo motivo, e non solo, Confindustria Cisambiente ha ritenuto importante affiancare le proprie associate nell’approfondire specifiche linee guida che più da vicino potessero osservare le problematiche in questo delicato settore.

Anche se “indiretto”, il vantaggio procurato dal funzionario in posizione apicale determina responsabilità amministrativa in capo all’Ente

Con la sentenza del 23 aprile 2021, la Corte di Cassazione si è espressa in merito ad una vicenda riguardante la gestione di un impianto di smaltimento dei rifiuti. In particolare, l’addebito riguardava la corruzione di un pubblico funzionario per l’ampliamento. Viene confermato che anche se non individuato materialmente l’interesse per l’Ente in relazione alla commissione del reato presupposto, comunque rimane palese il vantaggio tratto dall’azione, e la conseguente attribuzione della responsabilità amministrativa all’ente.

Il fatto

Con la sentenza del 23 aprile 2021 n. 15543, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al caso di un pubblico funzionario, condannato per il reato di corruzione, in relazione all’ampliamento della volumetria di un impianto di chiusura del ciclo di vita dei rifiuti.

In particolare, è stato riscontrato il palese vantaggio, anche se non manifesto ed evidente (in relazione al comportamento), che determina/costituisce la fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa attribuita all’ente, derivato dal comportamento corruttivo del pubblico funzionario.

Il principio alla base della Responsabilità amministrativa “231”

In buona sostanza la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui la responsabilità amministrativa la persona giuridica per reato presupposto commesso da soggetti in posizione apicale per cui se ne deriva un interesse un vantaggio dalla medesima commissione del reato (possibilità che al contrario andrebbe escluso nel caso in cui il reato venga commesso ma solo nell’esclusivo interesse persone fisiche posizione apicale).

Nel caso in esame, anche se non può essere provato l’effettivo interesse vantato dall’Ente prima che il reato venga attuato, ciononostante il vantaggio può assumere il valore autonomo criterio selettivo ai fini della responsabilità dell’Ente, da cui ne deriva, ai fini della valutazione espressa dalla Corte, che sia sufficiente solamente verificare il vantaggio ottenuto dall’Ente[1].

[1]Purché, appunto, non venga accertato che il reato è stato commesso nell’esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi.

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