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L’AGCM si esprime, con un parere, sull’art. 238 del TUA

Con il recepimento del Circular Economy Package, il nostro Paese si è dotato di una prescrizione che consentiva alle utenze non domestiche, che pure producono rifiuti urbani, di poter continuare ad affidarsi ad operatori privati, anziché all’operatore pubblico. AGCM, l’autorità garante per concorrenza ed il mercato, è tornata nuovamente sull’argomento, esprimendo una propria valutazione lo scorso 5 agosto 2022.

 

Il testo dell’art. 238, comma 10 dopo il recepimento

Prima di vedere il tema del parere, occorre senza dubbio un breve riepilogo delle puntate precedenti.

Con il recepimento della Direttiva n. 851 del 2018, il nostro Paese, con il D.Lgs. n, 116 del 3 settembre 2020, che modificava il contenuto dell’art. 238 del Testo Unico Ambientale (TUA, D.Lgs. n. 152/2006), si stabiliva che i produttori di rifiuti urbani classificati come utenze non domestiche (le imprese, tanto per intenderci), poteva decidere, in merito ai loro rifiuti non pericolosi prodotti a seguito di attività produttive, se affidarle al gestore del pubblico servizio, oppure ad operatori privato. Si prospettava, come significativo problema, quello di doversi vincolare, per l’utenza in questione, per un periodo di 5 anni.

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di  cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli  avviati  al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto  che  effettua l’attività  di  recupero  dei  rifiuti  stessi  sono  escluse  dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla  quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze  effettuano  la  scelta  di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso  al  mercato per un periodo non inferiore a cinque anni,  salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro  richiesta  dell’utenza  non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima  della scadenza quinquennale.

Il testo dell’art. 238, comma 10 dopo

Successivamente, profilandosi la possibilità di ledere il principio della libera concorrenza, il Governo, con DL n. , è intervenuto nuovamente, andandolo a modificare, l’art. 238. In paritcolatre viene eliminata la perifrasi per cui viene fatta “salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro  richiesta  dell’utenza  non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima  della scadenza quinquennale.” Ma soprattutto, viene modificata la durata dell’affidamento del servizio di raccolta all’operatore privato, che ore ascende da 5 a due anni.

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di  cui all’articolo  183,  comma  1,  lettera  b-ter),  numero  2.,  che  li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero  dei  rifiuti  stessi  sono  escluse dalla corresponsione  della  componente  tariffaria  rapportata  alla quantità dei rifiuti conferiti; le  medesime  utenze  effettuano  la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.

 

La scelta in questione lede il principio della concorrenza

Indipendentemente dalla durata del “vincolo”, AGCM, con un recente parere del del 5 agosto 2022 che verrà pubblicato prossimamente sul proprio bollettino, boccia l’interpretazione dell’articolo 238 del Dlgs 152/2006 per cui il Pubblico servizio, in merito alla possibilità per cui le utenze non domestiche in questione, potrebbero esercitare la scelta di conferire i rifiuti ex assimilati al di fuori del servizio pubblico solo a condizione che tale conferimento riguardi tutti i rifiuti simili agli urbani dagli stessi prodotti (in pratica, o tutto o niente).

Le motivazioni del parere

Il comportamento attuato da una Pubblica Amministrazione italiana è stato cassato dal AGCM, con la motivazione che l’esclusione di tale possibilità per singole frazioni di rifiuti andrebbe a disincentivare il conferimento di rifiuti recuperabili al di fuori del servizio pubblico.

Infatti le utenze non domestiche, in questo modo, sarebbero, di fatto, costrette ad aderire al servizio pubblico cosi assicurando al gestore di quest’ultimo una “ingiustificata estensione della propria privativa” tutte le volte in cui nel territorio di riferimento non siano presenti soggetti industriali ai quali conferire tutte le frazioni di rifiuto simile all’urbano prodotto.

L’opzione di conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti simili agli urbani prodotti da utenze non domestiche, secondo l’Authority, può essere esercitata anche con riguardo a singole frazioni.

Il tutto, si rileva dall’atto dell’Agcm. in contrasto con la ratio “pro-concorrenziale” della riforma operata dal Legislatore nel 2020 (e ritoccata dalla legge 118/2022-cd. “Legge Concorrenza 2021”) che, come confermato anche dalla Nota Mite 37259/2021, da un lato intende introdurre maggiore certezza in ordine alle tipologie di rifiuti “simili” agli urbani, dall’altro amplia lo spettro delle operazioni di gestione che giustificano una riduzione della Tari.

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MUD: presentazione entro il 21 Maggio

Si ricorda che le comunicazioni, previste per i soggetti obbligati ad effettuarle, nell’ambito delle dichiarazioni annuali sulla quantità e qualità dei rifiuti gestiti, devono essere inoltrate al sistema camerale, mediante la piattaforma www.mudtelematico.it, entro il 21 Maggio 2022.

Che cos’è il MUD

Consente di acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, indicate dall’articolo 189 del TUA (Testo Unico Ambientale, D.Lgs. n. 152/2006).

È articolato in comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento.

Il tracciato record delle comunicazioni

Periodicamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a definire il tracciato record delle singole comunicazioni, ovvero la quantità e la qualità delle informazioni da rendere.

Nell’anno 2021, è stato emanata, il 17 dicembre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022”.

Con esso, da un lato si confermano le modalità per l’accesso ai portali ai fini dell’invio della dichiarazione e le modalità per il pagamento dei diritti di segreteria, dall’altro la struttura del modello.

Esso viene articolato in diverse comunicazioni (rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi, Raee, urbani e Aee), che sono da compilare in relazione all’eventuale obbligatorietà

Le novità 2022

Il MUD 2022 (per i dati relativi all’anno 2021) presenta comunque alcune novità, che riguardano:

  • la Sezione anagrafica: viene introdotta una nuova Scheda Riciclaggio destinata ai soggetti che effettuano il riciclaggio finale dei rifiuti urbani e o dei rifiuti di imballaggio);
  • la Comunicazione Rifiuti: non è piu’ previsto l’esonero per i produttori di rifiuti non inquadrati in un’organizzazione di Ente o di impresa; allo stesso tempo sono precisati i riferimenti normativi della disciplina ad hoc riguardante imprenditori agricoli, parrucchieri, istituti di bellezza e tatuatori;
  • la Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione: viene ridefinito l’insieme dei soggetti obbligati quali quelli che raccolgono rifiuti al di fuori del servizio urbano

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