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Pubblicato da ISPRA il rapporto sui danni ambientali per il ‘23

Rilasciata dall’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), una nuova edizione del rapporto sui danni ambientali.

Cosa contiene il rapporto

Premesso che le statistiche descrittive elaborate dall’Istituto fanno riferimento al biennio 21-22, dal rapporto attuale emerge, con grande evidenza, uno scenario caratterizzato da un forte dinamismo sia sul piano tecnico/scientifico, sia sul piano gestionale: negli ultimi 6/7 anni si è assistito, infatti, ad “un inedito sviluppo delle procedure, degli assetti organizzativi e delle metodologie nel cui ambito si svolge l’attività istruttoria di valutazione”.

Tale sviluppo[1] ha concorso a portare in una nuova dimensione gli input e gli output dell’attività di valutazione in questo complesso settore:

  • Sul piano degli input si è progressivamente rafforzato e perfezionato, anche grazie all’azione svolta per la diffusione della conoscenza della materia, il sistema di attivazioni dello Stato in via amministrativa da parte di soggetti pubblici e privati, come enti territoriali, associazioni e cittadini.
  • Sul piano degli output si è specularmente rafforzata, anche grazie alla capacità dimostrata dal SNPA di realizzare istruttorie complesse in tempi idonei, la propensione dello Stato a gestire l’azione di danno ambientale in sede di procedura amministrativa, sede che, per definizione, mette in gioco in modo diretto le scelte e le responsabilità dell’amministrazione.

Si è allo stesso tempo costruito, sempre sul piano degli output, un sistema di “controllo ambientale” sul territorio, atteso che l’eccezionale numero di istruttorie SNPA (quasi un centinaio ogni anno) permette di evidenziare situazioni di criticità ambientale che, anche quando non integrano i requisiti del danno o della minaccia, sono oggi motivo di segnalazione da parte del Ministero agli enti territoriali competenti ai fini di una idonea risoluzione.

Le possibili casistiche di danno ambientale individuate

Nell’ambito del Rapporto, ISPRA individua due tipologie specifiche:

  • Per i casi di “tipologia A”, con una situazione di sospetto di danno, la procedura prevede un primo inquadramento del caso dal punto di vista giuridico e territoriale da parte di ISPRA e la successiva raccolta di dati e informazioni da parte dell’Agenzia competente, a cui spetta anche la formulazione della proposta di valutazione in merito alla sussistenza di danni ambientali;
  • Per i casi di “tipologia B”, invece, per i quali il danno o la minaccia sono già stati evidenziati e il supporto tecnico interessa la corretta individuazione delle misure di prevenzione o riparazione, la procedura prevede una istruttoria di approfondimento che, attraverso l’interlocuzione con l’Agenzia e, in alcuni casi, con gli enti regionali e locali, pervenga ad una conclusione condivisa.

Per maggiori informazioni

Consultare la pubblicazione a: https://www.isprambiente.gov.it/files2024/pubblicazioni/rapporti/rapporto-danno-2023.pdf

Consultare la pagina dedicata sul sito di ISPRA: https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-danno-ambientale-in-italia-attivita-del-snpa-e-quadro-delle-azioni-2021-2022-ed-2023 


[1] Legato, secondo l’Istituto, principalmente a: istituzione delle Reti SNPA del danno ambientale, adozione delle procedure SNPA per le istruttorie tecniche, elaborazione della Linea Guida SNPA sui metodi di accertamento del danno ambientale e azione di formazione e divulgazione al pubblico.

CBAM, il nuovo dazio ambientale: che cos’è, come funziona e quali le possibili conseguenze

Sta per andare in scena la prima applicazione del CBAM, il meccanismo che, secondo le intenzioni della Comunità europea dovrebbe incidere, in senso positivo, sul raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica al 2050 perseguiti dalla UE con il Green Deal.

Quando è entrato in vigore

Il CBAM, dopo essere stato disciplinato in via regolamentare lo scorso 1° maggio, è entrato in vigore lo scorso 1° ottobre e trova applicazione ad importazioni che vanno dal cemento all’idrogeno.

Quali sono i rischi che questa misura potrebbe indurre

La misura, come lecito attendersi, è senza dubbio, in predicato di poter suscitare malumori da parte del resto del mondo, in relazione alla possibilità di andare ad incidere, negativamente, sul rispettivo conto economico.

Pur trattandosi, infatti, di uno degli strumenti più innovativi, allo stesso consiste in una misura che potrebbe comportare un aumento dei costi di moltissime produzioni e una conseguente inflazione dei prezzi di merci ritenute strategiche per l’economia unionale.

Da alcuni essa viene vista come una nuova “carbon tax” europea. In realtà, se si analizzano le modalità applicative e relative finalità, appre come un dazio doganale antidumping, ovvero consiste in una imposta di confine tesa a scoraggiare pratiche commerciali, considerate sleali, che si concretizzano in importazioni di beni a un prezzo inferiore al loro valore di mercato.

Le prime reazioni dall’estero non sono state positive: infatti, l’India sta riflettendo a eventuali ritorsioni, ed anche il Brasile è sul piede di guerra.

Che cos’è il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Di cosa si tratta

Esso è stato introdotto con Regolamento comunitario n. 956 del 10 Maggio 2023.

Esso consiste in una nuova entrata fiscale destinata al bilancio dell’Unione europea basata sul così detto “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” denominato CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”).

Rappresenta un atto fondamentale per il perseguito della neutralità climatica richiesta dal Green Deal europeo, in cui si colloca l’insieme di proposte “Fit for 55” che mirano a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Qual è l’obiettivo

Il nuovo tributo ambientale è finalizzato a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito Ue non siano contrastati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini per le merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell’Unione europea. Il meccanismo CBAM comporta l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell’ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).

L’attuazione del Regolamento

Esso prevede due fasi per l’implementazione:

  • Una “transitoria”, che ha inizio con la data di entrata in vigore del Regolamento (1° ottobre 2023) e terminerà il 31 dicembre 2025. In tale periodo transitorio il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate. In tale fase inizierà l’attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica);
  • L’altra “definitiva”, dal 1° gennaio 2026, quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva. In base a quanto previsto dal Regolamento, la prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell’anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027.

Nel periodo iniziale tali previsioni si applicheranno ad un numero ristretto di merci la cui produzione è caratterizzata da un’alta intensità di carbonio: cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.

Durante la prima fase transitoria che inizierà il prossimo 1°ottobre 2023, gli operatori individuati nell’articolo 2 del Regolamento di Esecuzione, Reg. (UE) 2023/1773 (l’importatore o il rappresentante indiretto), saranno tenuti a raccogliere i dati su base trimestrale e a trasmetterli alla Commissione: il primo rapporto, con dati riferiti al quarto trimestre 2023, dovrà essere inviato entro la fine del mese di gennaio 2024.

Successivamente, cioè dal 1° gennaio 2026, tali soggetti dovranno, una volta autorizzati, dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell’anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate. Quindi, dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata.

Visto l’impatto di tali previsioni normative, si confida nel costante aggiornamento da parte di tutti gli stakeholder coinvolti, attraverso la consultazione del sito internet del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché della presente pagina web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per maggiori informazioni

Carbon Border Adjustment Mechanism (europa.eu);  Reg.(UE) 2023/956 – Official Journal of the European Union, L 130, 16 May 2023.

EUR-Lex – L:2023:130:TOC – EN – EUR-Lex (europa.eu); Reg. (UE) 2023/1773 – Official Journal of the European Union, L 228, 15 September 2023.

EUR-Lex – 32023R1773 – EN – EUR-Lex (europa.eu); Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – EU ETS Italia.

EU ETS – Italia : Novità EU ETS (minambiente.it)