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ANAC: rilasciato il vademecum per le in-house

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e il Consiglio Nazionale del Notariato hanno redatto il ‘Vademecum per le società in house nel nuovo Codice degli appalti e nel Testo unico delle società pubbliche’. La finalità è quella di supportare i notai nella predisposizione degli statuti o di altri atti che disciplinano le società in house.

Il contenuto del protocollo di intesa

Esso nasce in seguito ad un protocollo stipulato tra le parti. Il Vademecum è frutto, tra l’altro, delle seguenti premesse, iscritte proprio all’interno di questo:

  • l’istituzione di ANAC è finalizzata, tra le altre cose, a garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
  • il Consiglio dell’ANAC[1] ha approvato le Linee Guida n. 7 per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (il suddetto elenco[2] è divenuto operativo a partire dal 15 gennaio 2018, ed in seguito all’operatività dell’elenco sono pervenute, da parte delle amministrazioni interessate, numerose richieste di iscrizione e che dalle istruttorie condotte dall’ANAC risultano spesso carenze relativamente agli elementi caratterizzanti le società in house).

Il Vademecum

Il documento, si legge in premessa, viene predisposto per coadiuvare gli operatori del settore sulle molteplici

soluzioni e possibili opzioni e/o clausole statutarie che si possono considerare in sede di redazione degli statuti delle società in house providing. Sono qui delineate le linee operative per l’esercizio del controllo analogo da parte delle amministrazioni aggiudicatrici ed alcuni spunti di riflessione per la coordinazione delle proprie società in house alle quali si partecipa assieme ad altre amministrazioni aggiudicatrici per la gestione comune dei servizi pubblici.

Tra le informazioni presenti nel Vademecum sono evidenziati i requisiti tipici delle società in house, tra i quali le clausole sulla percentuale di fatturato derivante dallo svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci.


Altro requisito fondamentale riguarda il capitale pubblico dell’organismo affidatario in house che non potrà mai essere inferiore al 100% del capitale sociale per tutta la durata della Società.

Nel vademecum sono indicate anche le linee operative per l’esercizio del ‘controllo analogo’ esercitato sui propri servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Tra le ipotesi di controllo analogo:

  • il controllo sugli statuti, sul piano industriale, di sviluppo, di investimenti, sul piano occupazionale, sul budget economico e finanziario;
  • il controllo orientato ad indirizzare l’attività della società in house verso il perseguimento dell’interesse pubblico;
  • il controllo sulla gestione e sui risultati intermedi;
  • l’esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di vigilanza e controllo presso la sede e nei confronti dell’organo amministrativo della società in house.

[1] Mediante con Delibera n. 951/2017.

[2] Previsto dal codice dei contratti pubblici (ex art. 192 del d.lgs. 50/2016).

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ANAC-MITE: al via accordo di collaborazione per il monitoraggio dei Criteri Ambientali Minimi

E’ stato siglato il 25 novembre scorso un importante accordo di collaborazione tra l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e il Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Con esso viene dato luogo ad un piano di monitoraggio dell’applicazione dei CAM.

Perché un’attività di monitoraggio

Numerose sono le basi normative alla realizzazione, in primo luogo, di criteri ambientali minimi all’interno dei bandi di gara attraverso i quali vengono affidati i servizi ed i beni, ovvero effettuati gli acquisti verdi da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Innanzitutto, con il Codice dei contratti pubblici, si prescrive (art. 34, recante “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale”, si prescrive che: “Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica Amministrazione attraverso l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (…). I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”.

Lo stesso codice prevede che il loro inserimento sia obbligatorio.

Inoltre, alla luce della L. n. 296/2006 (c.d. Legge Finanziaria 2007), all’art. 1, c.1126, si prescrive che il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) è

“predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa”.

Il MITE sta operando in tale direzione, essendo già realizzati e/o in corso d’opera, l’elaborazione di numerosi set di criteri ambientali minimi, aventi ad oggetto svariate tematiche (strade, igiene urbana, arredo urbano, ecc…).

Ciò premesso, la Comunità europea richiede al nostro paese un’attività di monitoraggio a riguardo dell’implementazione dei criteri. Ne è prova la Comunicazione COM (2008) 400 recante “Appalti pubblici in un ambiente migliore”, per cui la Commissione Europea ha sottolineato l’importanza di attivare un monitoraggio per valutare il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di Green Public Procurement. Ed anche la Decisione n. 1386/2013/UE (7° Programma d’azione europeo per l’ambientale 2014-2020), per cui Parlamento Europeo e Consiglio Europeo hanno incluso il monitoraggio sugli appalti verdi tra le azioni prioritarie che la Commissione Europea dovrà svolgere sulla base dei dati da acquisire dagli Stati Membri.

I temi dell’accordo

Pertanto, appare naturale conseguenza un accordo di collaborazione per cui le due parti, ANAC e MITE, si impegnano a collaborare, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, al fine di garantire il rispetto proprio delle norme del Codice degli Appalti sopra richiamato, in materia ambientale.

I punti dell’accordo

In particolare, la collaborazione andrà a toccare i seguenti ambiti:

  • monitoraggio e vigilanza sull’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi: definizione delle informazioni necessarie al monitoraggio delle gare, anche nella fase di aggiudicazione e, eventualmente, nella fase di esecuzione dei contratti pubblici; definizione di criteri per individuare casi specifici da inserire nei piani di vigilanza ANAC per l’analisi di eventuali criticità anche, se del caso, nella fase esecutiva dei contratti;
  • attività regolatoria e di indirizzo: condivisione di atti di indirizzo, linee guida, clausole-tipo per bandi e capitolati e simili atti, necessari per attuare le norme in materia di sostenibilità ambientale degli acquisti pubblici, al fine di fornire ausilio alle stazioni appaltanti, garantendo altresì uniformità di indirizzi;
  • attività di formazione: collaborazione alla realizzazione di iniziative formative.

Le modalità della collaborazione di cui ai punti precedenti sono stabilite dalle Parti con successivi atti attuativi.

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