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Si.Con ’24, Taormina: l’intervento di Stefano Sassone al Convegno sulla bonifica dei siti contaminati

Le risorse finanziarie ed economiche per la realizzazione delle procedure di bonifica possono essere ingenti, ed in particolar modo per i siti di preminente interesse nazionali. Esse si articolano in risorse di origine privata, e risorse di origine pubblica. L’attività in questione genera problematiche di varia natura, ivi comprese anche quelle riguardanti le procedure amministrative relative al tracciamento dei rifiuti da queste originate. Quale l’impatto dell’attività di tracciamento informatico del nuovo sistema sulle attività operative di gestione dei rifiuti derivati dallo svolgimento di questa attività?

Premesse

L’attività di bonifica consiste in un’azione di contrasto ai fenomeni di inquinamento tesa a ridurre o attenuare l’impatto delle sostanze inquinanti che arrecano danno all’uomo e all’ambiente in modo puntiforme, ovvero a riguardo di una determinata area.

L’inquinamento consiste nell’alterazione di equilibri delle componenti ecosistemiche e delle loro relazioni a causa della variazione della composizione chimico-fisiche delle sostanze presenti in una o più matrici ambientali. 

L’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.

L’oggetto dell’attività di bonifica è un sito. La normativa, nel TUA al Titolo V, lo definisce come l’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.

La generazione dei rifiuti

Come ogni attività produttiva, anche quella di bonifica genera rifiuti, definiti, per origine, come speciali. Alla luce del luogo di intervento e dell’oggetto dell’attività, si presume altresì che la maggiore quota delle sostanze od oggetti generati da questa, siano, per le sostanze (e relativa quantità)  classificate come tali, siano di natura pericolosa.

L’attività di cantiere prevede la possibilità che il rifiuto, così generato, possa essere raggruppato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, a determinate condizioni.

Laddove siano oltrepassate le soglie volumetriche o temporali riguardanti tale raggruppato, il rifiuto deve essere inviato a raccolta.

Il tracciamento dei rifiuti

La raccolta dei rifiuti prevede due possibili esiti del ciclo di vita degli stessi: il recupero, laddove l’autore della produzione individui potenzialità tecniche e/o economiche di recupero dei rifiuti; oppure lo smaltimento, laddove ciò non avvenga.

In entrambe i casi, al termine del deposito temporaneo, ed al fine di evitare forme di deposito incontrollato – o, al peggio, di discarica abusiva – il bonificatore deve provvedere alla loro gestione e quindi al tracciamento dei rifiuti, così come previsto dalla normativa.

Il tracciamento dei rifiuti, ad oggetti, avviene attraverso al compilazione di opportuni documenti in forma cartacea e – laddove rispettate le norme del codice civile sul punto- anche su supporto informatico. Nel 2009 il nostro Paese aveva tentato un unico percorso – quello informatico – per individuare il ciclo di vita dei rifiuti;  tuttavia, l’esperimento è fallito per varie problematiche che hanno indotto le imprese del settore a chiederne l’abrogazione.

Ed oggi, nel 2024, siamo all’indomani del lancio di un nuovo Sistema: dopo il SISTRI, il RENTRI.

Riusciremo, con questo sistema, a supportare la normativa esistente in tema di bonifiche, ad evitare ulteriori forme di inquinamento cui, nella piu’ rilevante delle ipotesi (la rimozione della fonte), l’attività di bonifica mira?

La risposta, se le aspettative verranno rispettate, è positiva: il rifiuto, sia quello da recuperare che quello da smaltire, verrà monitorato piu’ puntualmente rispetto al passato, includendo anche il percorso fatto dal cantiere di bonifica, fino all’impianto di destinazione.

Le modalità, rispetto alle precedenti esperienze, saranno diverse.

L’occasione dell’intervento è quella di vedere come viene gestito, in cantiere, il rifiuto da bonifica, e come questo viene monitorato in uscita da esso, attraverso l’analisi delle potenzialità del RENTRI, che entrerà in vigore a partire dal Dicembre di quest’anno, indagando, altresì sulle nuove funzionalità e caratteristiche che attendono gli operatori.

Per il Video dell’intervista

https://www.linkedin.com/posts/confindustria-cisambiente_la-video-intervista-realizzata-da-taormina-activity-7161658448609173504-RlKZ/?utm_source=share&utm_medium=member_ios

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Pubblicato il rapporto “Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: secondo rapporto sui dati regionali”

ISPRA ha rilasciato un rapporto dedicato alle attività di bonifica svolte a livello regionale. Si tratta del secondo documento rilasciato in ordine di tempo dall’Istituto. Le principali evidenze e le attività di bonifica descritte nel documento.  

Le principali evidenze

Il rapporto illustra e analizza i dati relativi ai procedimenti di bonifica aggiornati al 31 dicembre 2020.

I dati sono stati ricavati da MOSAICO, il database nazionale sui procedimenti di bonifica, popolato da SNPA, dalle Regioni e Province Autonome.

Si tratta di un censimento che interessa tutti i procedimenti in corso (16.199) e quelli conclusi (18.823).

Nel dettaglio, nel rapporto sono analizzati gli stati di avanzamento del procedimento e lo stato di contaminazione dei siti con procedimenti in corso, le modalità di chiusura di quelli conclusi, l’età dei procedimenti e la loro durata. Sono esaminati altresì i tipi di procedura adottati a norma di legge, i soggetti titolari del procedimento e la distribuzione territoriale dei procedimenti.

Che cos’è ISPRA

Si tratta dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ovvero di un’agenzia creata per monitorare, proteggere e gestire l’ambiente e le risorse naturali del paese; istituita nel 2008, opera sotto la supervisione del MASE.

Le attività principali riguardano la raccolta di dati ambientali, la ricerca scientifica, la valutazione e l’analisi dei rischi ambientali, la pianificazione e la gestione delle risorse naturali, nonché la promozione e la diffusione di informazioni sullo stato dell’ambiente italiano.

Essa svolge anche un ruolo importante nel fornire consulenza tecnica al governo italiano e alle istituzioni locali nel campo della protezione ambientale, e collabora con altre agenzie nazionali e internazionali, università, centri di ricerca e organizzazioni non governative per promuovere la sostenibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile.

Le nozioni fondamentali: quando si avvia una attività di bonifica.

In base a quanto descritto all’interno del rapporto, rimane utile individuare le definizioni fondamentali e relativa base normativa interna.

La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati è stata introdotta con il D.M. 471/99 ed è stata profondamente modificata dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, parte quarta, titolo V che, ancora oggi, rappresenta la norma che regolamenta la “Bonifica di siti contaminati”.

In accordo alla norma:

  • l’avvio di un procedimento di bonifica è legato al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito o al rinvenimento di una contaminazione storica;
  • una volta effettuate le indagini preliminari e, qualora necessaria la caratterizzazione, il sito viene dichiarato non contaminato se non sono registrati superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), o potenzialmente contaminato nel caso si sia verificato il superamento delle CSC anche per un solo parametro.
  • i siti non contaminati escono dalla procedura senza alcuna necessità di ulteriori interventi;
  • i siti potenzialmente contaminati che hanno concluso la fase di caratterizzazione prevedono l’applicazione di una procedura di analisi del rischio sito-specifica per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR).

Qualora sia accertato il superamento delle CSR:

  • il sito è dichiarato contaminato;
  • deve essere presentato, approvato ed eseguito un intervento di bonifica\messa in sicurezza che consenta di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente.

Nel caso il procedimento sia relativo alla sola matrice acque sotterranee, il superamento delle CSC al punto di conformità (POC) identifica il sito come “contaminato”. 

Per alcuni casi particolari, riconducibili a specifiche tipologie di siti (punti vendita carburante, siti di ridotte dimensioni, contaminazione relativa alla sola matrice suolo-sottosuolo), sono state definite delle procedure “semplificate” che, in taluni casi, prevedono la possibilità di effettuare interventi di bonifica del suolo volti al raggiungimento di concentrazioni inferiori o uguali ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) senza effettuare l’analisi di rischio.

L’attivazione di un procedimento di bonifica non necessariamente implica l’esigenza di un intervento di bonifica e allo stesso modo l’esistenza di un procedimento di bonifica non implica necessariamente un intervento di bonifica.

Il procedimento di bonifica può infatti chiudersi anche senza necessità di intervento sul sito.

Per la gestione dei siti accertati come contaminati sono previsti dalla normativa interventi di:

  • messa in sicurezza operativa (MISO): interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività; comprende inoltre gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all’esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all’interno della stessa matrice o tra matrici differenti;
  • messa in sicurezza permanente (MISP): interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente; in tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
  • bonifica: interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) o, nel caso delle acque sotterranee, il rispetto delle CSC al confine del sito in corrispondenza del POC.

Le definizioni

Altrettanto rilevante è l’insieme delle definizioni di interesse:

  • Procedimento di bonifica: procedimento amministrativo previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che contempla diverse fasi. I dati raccolti e presentati nel Rapporto sono relativi a tutti i procedimenti di bonifica censiti dalle Regioni/Province Autonome nelle proprie anagrafi/banche dati, anche quelli avviati e talvolta conclusi ai sensi del previgente D.M. 471/99 ad eccezione di quelli relativi ad aree ricadenti nel perimetro di un Sito di Interesse Nazionale (SIN).  
  • Sito: l’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali da riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.
  • Sito Orfano: a) il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di ricerca del responsabile della potenziale contaminazione per il quale il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti e non provvede il proprietario del sito ne’ altro soggetto interessato; b) sito rispetto al quale il soggetto responsabile dell’inquinamento o il soggetto interessato, dopo avere attivato le procedure previste, non conclude le attività e gli interventi. Sito di Interesse Nazionale (SIN): area individuata con apposito decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora MASE) sulla base dei criteri fissati dall’Art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., connotata da specifiche caratteristiche, dai contaminanti presenti e dal rilievo sull’impatto in termini di rischio sanitario ed ecologico, i cui procedimenti sono in capo al Ministero stesso. Generalmente all’interno del perimetro dei SIN ricadono differenti siti e quindi vi sono una pluralità di procedimenti in capo a diversi soggetti.
  • Sito regionale: area interessata da procedimento di bonifica in corso o concluso, non ricompresa nei Siti di Interesse Nazionale e il cui procedimento è in capo alla Regione o ad enti territoriali da essa delegati.
  • Sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale sono registrati superamenti delle CSC di cui alle tabelle 1 e 2 Allegato V alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
  • Sito contaminato: un sito per il quale si è registrato il superamento delle CSR di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mmii., oppure per i quali si è registrato il superamento delle CSC che, per scelta del soggetto obbligato o per tipologia di procedimento (ex D.M. 471/99, semplificato ex D.Lgs. 152/06 e ss.mmii) o per interessamento della sola matrice acque sotterranee, ne comporta la diretta attribuzione di sito contaminato senza il passaggio all’analisi di rischio. 
  • Sito in attesa di accertamenti analitici: un sito con procedimento amministrativo di bonifica in corso che risulta però senza alcun riscontro circa la presenza o meno di concentrazioni di sostanze contaminanti superiori alle CSC.
  • Sito bonificato: un sito nel quale sono stati eseguiti interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore alle CSR. Ai fini del presente rapporto il termine sito bonificato è inteso in senso più esteso comprendendo anche siti sui quali sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza, che consistono nell’isolamento temporaneo o definitivo delle fonti di contaminazione. 
  • Sito non contaminato: un sito nel quale la concentrazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore alle CSC (valori di screening) oppure alle CSR (valori obiettivo sito-specifici associati all’accettabilità del rischio sanitario/ambientale).

Nel rapporto vengono inseriti in questa categoria anche siti con rischio accettabile nei quali non sono stati adottati interventi sulle matrici ambientali, ma misure di “gestione del rischio” (MISO/MISP) che hanno ricondotto all’accettabilità i livelli di rischio associato alla contaminazione.

Superficie amministrativa: somma delle particelle catastali che risultano coinvolte anche solo parzialmente dall’evento potenzialmente in grado di contaminare il sito. Nel caso in cui il procedimento interessi anche (o solo) la matrice acque sotterranee, la superficie amministrativa non oltrepassa il confine di proprietà, limite massimo sul quale può essere individuato il POC. Superficie tecnica C>CSC: proiezione in superficie delle sorgenti di contaminazione del suolo/sottosuolo derivanti dal modello concettuale definitivo. Ai fini del rapporto i termini sito e procedimento vengono utilizzati indistintamente con lo stesso significato.

Obiettivo del Rapporto

La raccolta dati è stata effettuata sui siti contaminati dal 2017 in avanti.

Nel 2021, essa ha registrato un punto di svolta con la messa in esercizio ed il primo popolamento di MOSAICO, il Database nazionale dei procedimenti di bonifica.

L’obiettivo è quello di raccogliere e divulgare dati affidabili, omogenei e completi a livello nazionale sui siti contaminati; in tal senso ISPRA ha promosso, sin dall’istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), la costituzione di una struttura ad hoc in ambito SNPA con il coinvolgimento delle Regioni e Province Autonome, con l’obiettivo di creare un luogo di confronto, scambio e condivisione per la realizzazione di un sistema informativo relativo ai procedimenti di bonifica sul territorio nazionale.

Oggi tutto ciò permette di avere una conoscenza sullo stato dell’arte sui siti contaminati a livello nazionale senza precedenti, rispondendo a precisi obblighi di legge (art.251 D.Lgs.152/2006 e art. 3 Legge 132/2016) e permettendo la diffusione delle informazioni all’opinione pubblica, agli organi di stampa, alla Pubblica Amministrazione, agli organi decisori.

Il percorso effettuato ha permesso di raggiungere, secondo le valutazioni dell’Istituto, con la messa in esercizio di MOSAICO, un livello di dettaglio elevato, a scala del singolo procedimento di bonifica, consentendo un notevole aumento del grado di conoscenza rispetto ai dati precedentemente raccolti.

I dati sulla contaminazione del suolo in Europa

In Europa si stima che 60-70% dei suoli sono degradati a causa delle pratiche di utilizzo da parte dell’uomo: ad esempio il 21% dei suoli ha limiti per il cadmio superiori alla soglia di pericolo per l’uomo e allo stesso modo l’83% dei suoli ha almeno un residuo di pesticidi. (EU European Missions A Soil Deal for Europe Implemetation Plan, 2020).

Disponibile il nuovo portale Bonifiche

Il Ministero della Transizione ecologica ha disposto in rete il nuovo portare della Direzione generale per il risanamento ambientale sulle bonifiche dei siti contaminati. Vediamo in cosa consiste, ed in particolare le indicazioni operative per il Proponente un progetto di bonifica.

Il nuovo portale

Nei giorni precedenti, il MITE ha realizzato il rinnovamento del portale dedicato alla bonifica dei siti contaminati, al link https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it.

L’obiettivo perseguito

L’obiettivo della Direzione generale per il risanamento ambientale, che lo ha predisposto, è quello di promuovere la partecipazione del pubblico nei processi decisionali in materia di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo, in linea con la logica di trasparenza e accessibilità del ministero della Transizione ecologica.

Il MiTE informa che il nuovo portale vuole fornire in formato aperto e di agevole consultazione i principali dati, informazioni, atti e corredo documentale delle aree di intervento, programmazione e monitoraggio delle bonifiche ambientali, disponibili attraverso pochi click e con la possibilità di navigare in formato tabellare e secondo una distribuzione territoriale.

Le indicazioni operative per il Proponente

Di particolare interesse per chi intende realizzarle, sono le indicazioni su come procedere per il Proponente il progetto di bonifica del sito inquinato.

La normativa vigente, di cui al titolo V (Bonifica di siti contaminati) della parte IV del TUA (D.Lgs. n. 152/2006), il percorso di bonifica di un sito contaminato è riconducibile ad un articolato iter tecnico-amministrativo che può differenziarsi notevolmente, in quanto ad adempimenti di:

  • proponente;
  • autorità competente;
  • e tempistiche, in funzione di:
  • dimensioni del sito;
  • sua ubicazione o meno all’interno della perimetrazione di un Sito di Interesse Nazionale (SIN);
  • tipologia di proponente e di alcune scelte operative dello stesso.

Nello specifico dei SIN (v. art. 252, recante “Siti di Interesse Nazionale”,  del TUA), la procedura di bonifica è attribuita alla competenza del MiTE e la sua gestione rientra tra le funzioni attribuite alla (ex) Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (ex DG RiA).

Con il recente decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77  (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l’art. 252 è stato modificato con l’integrazione del nuovo comma 9-quater, con il quale l’Autorità Competente è tenuta,  con decreto di natura non regolamentare … ad adottare  … i modelli delle istanze per l’avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.

Nella pagina dedicata di questo portale sono resi disponibili i Decreti Direttoriali di approvazione dei modelli di istanze che il Soggetto Proponente è tenuto ad utilizzare per l’avvio dei procedimenti, di cui al comma 4 dell’art. 252 del d.lgs. 152/2006, che compongono l’iter di bonifica all’interno di un SIN, in ordine cronologico di adozione da parte del MiTE; nella stessa pagina sono disponibili i Decreti di approvazione dei modelli per la presentazione dell’istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all’art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica) del d.lgs. 152/2006, necessario per la realizzazione di interventi e opere (compresi i progetti del PNRR) nei siti oggetto di bonifica inclusi nei SIN. In ciascun archivio compresso, unitamente al modello di istanza, è disponibile un elenco dettagliato di contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 3-bis della legge n. 241/1990, come novellato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, la documentazione tecnico-amministrativa per la presentazione delle istanze per l’avvio dei procedimenti di bonifica di competenza della scrivente Direzione Generale deve essere trasmessa esclusivamente in formato digitale e tramite PEC (all’indirizzo riportato in Contatti).

Si precisa che qualora la dimensione totale ecceda i 50 MB è consentito l’invio via posta della documentazione, comunque esclusivamente in formato digitale e memorizzata in modo permanente su supporto fisico (CD o DVD), accompagnato da nota sottoscritta dal proponente. Nella nota di accompagnamento o nel testo della PEC dovranno essere fornite almeno le seguenti informazioni:

  • nome completo del Piano/Documento/Progetto;
  • nome della procedura con indicazione della normativa e degli articoli di riferimento (ad es.: Approvazione del Piano di caratterizzazione art. 252 d.lgs. 152/2006);
  • numero totale e lista dei file allegati (e dei supporti informatici, nel caso di invio via posta);
  • breve descrizione dei file allegati (in ogni caso)

Si precisa che, nel caso di trasmissione della documentazione integrativa o di qualsivoglia altra comunicazione successiva alla presentazione dell’istanza, si dovrà riportare nel testo della medesima nota anche la seguente ulteriore informazione: identificativo della procedura assegnato dal MiTE: ID …..

Si informa, altresì, che per ragioni di sicurezza questo Ministero non consente l’utilizzo di siti privati di network storage, quali ad esempio Dropbox, WeTransfer, Google Drive (non sarà possibile, pertanto, acquisire agli atti gli allegati eventualmente trasmessi con tali modalità).

Eventuali aggiornamenti o integrazioni delle modalità operative saranno prontamente segnalati in home e archiviati in ordine conologico nella pagina DG RiA Infoma.

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