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UE: stanziati circa 2 miliardi di euro per lo sviluppo del nostro agrivoltaico

Con l’approvazione di un regime di sostegno ad hoc per il nostro Paese, la Comunità europea offre un importante stanziamento a favore degli imprenditori agricoli che intendono investire in questa attività.

Lo stanziamento della Comunità europea

È stato deciso dalla Commissione europea uno stanziamento pari a 1,7miliardi di euro a favore dei produttori agricoli italiani per opportuni progetti relativi alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici, da pagare in occasione della fase operativa degli stessi, per un periodo di 20 anni[1]. In particolare, essi dovranno consentire l’utilizzo simultaneo dei terreni sia per la produzione di energia fotovoltaica attraverso l’installazione di pannelli solari sia per lo svolgimento di attività agricole.

L’entità del plafond

In particolare, il plafond consiste in sovvenzioni agli investimenti per un totale di 1,1 miliardi di euro che coprono fino al 40% dei costi di investimento e tariffe incentivanti per 560 milioni di euro da pagare durante la fase operativa dei progetti, per un periodo di 20 anni. 

Durata

Il regime sostiene la costruzione e la gestione in Italia di nuovi impianti agrivoltaici per una capacità totale di 1,04 GW e una produzione di energia elettrica di almeno 1.300 GWh/anno, ed è destinato a durare fino al 31 dicembre 2024.

Qualificazione come aiuti di Stato

Qualora le sovvenzioni si configurino come aiuti di Stato, anche se previsti dal PNRR, dovranno essere notificati alla Commissione per l’approvazione preventiva, a meno che non soddisfino le condizioni di esenzione per la categoria in materia di aiuti di Stato.

In tal caso, la Commissione andrà a valutare, in via prioritaria, i provvedimenti che comportano aiuti di Stato contenuti nei PNRR nel contesto del dispositivo RRF per la cui rapida attuazione ha fornito orientamenti e sostegno agli Stati membri nelle fasi preparatorie dei piani nazionali. Allo stesso tempo, nel processo decisionale la Commissione si accerta che le norme applicabili in materia di aiuti di Stato siano rispettate, al fine di garantire la parità di condizioni nel mercato unico e assicurarsi che i fondi del dispositivo RRF siano utilizzati in modo da ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e non escludere gli investimenti privati.


[1] In particolare, la Commissione ha constatato che: a) il regime agevola lo sviluppo di un’attività economica, in particolare la produzione di energia elettrica rinnovabile da impianti agrivoltaici; b) la misura è necessaria e adeguata affinché l’Italia consegua gli obiettivi ambientali europei e nazionali. Inoltre, è proporzionata in quanto l’aiuto si limita al minimo necessario per stimolare gli investimenti. Sono inoltre previste le necessarie misure di salvaguardia, tra cui una procedura di gara competitiva per la concessione dell’aiuto e un meccanismo di recupero in caso di aumenti dei prezzi dell’energia; c) la misura ha un effetto di incentivazione, in quanto i beneficiari non realizzerebbero gli investimenti pertinenti senza l’aiuto.

Rifiuti: istituita Commissione di inchiesta su attività illecite

In vigore dal 19 maggio la Legge 10 maggio 2023, n.53

RIFIUTI  

Il 19 maggio 2023 entra in vigore la Legge 10 maggio 2023, n.53 che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

Tale Commissione avrà diversi compiti, fra cui:

– svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate;

– individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all’interno dei territori comunali e provinciali e tra le diverse regioni;

– verificare l’eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell’ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti;

– analizzare le cause dell’abbandono di prodotti monouso, anche in plastica, sul suolo e nell’ambiente, verificare l’attuazione data alle disposizioni che recano le misure sanzionatorie applicabili a tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell’uso di prodotti riutilizzabili, compostabili o rinnovabili

– indagare sull’esistenza di eventuali illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, cosiddetti «rifiuti emergenti»;

– compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti innovativi in campo ambientale, comprese le attività di riparazione e di riciclo, ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, anche approfondendo il tema della cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste), in attuazione dei principi della transizione ecologica e dell’economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali;

– individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti.

Oltre a queste funzioni, si sottolinea che la Commissione potrà procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Tuttavia, la Commissione non potrà adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.

Qualità dell’aria: in discussione la proposta di Direttiva Comunitaria presso il Senato

Il contenuto della Direttiva

La proposta di Direttiva UE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, in discussione la proposta di direttiva sulla qualità dell’aria, presso la Commissione Politiche UE del Senato, richiama i principi stabiliti dalla Commissione europea nel Green Deal europeo.

Gli Obiettivi

La strategia

La Comunità mira a contribuire alla realizzazione del Piano d’azione per l’inquinamento zero, ed in particolare ridurre entro il 2050 l’inquinamento atmosferico a livelli non più considerati dannosi per la salute umana e gli ecosistemi naturali.

Gli obiettivi intermedi

Sarà necessario raggiungere, in tal senso, degli obiettivi intermedi, con riferimento alla riduzione, entro il 2030,  di:

  • almeno il 55% (rispetto al 2005) degli impatti sulla salute dell’inquinamento atmosferico (quantificati in termini di riduzione dei decessi prematuri attribuibili all’esposizione);
  • almeno il 25% di quelli sugli ecosistemi, obiettivi che potranno essere perseguiti solo se si ridurranno ancora significativamente le emissioni dei principali inquinanti.

Individuazione di standard intermedi per la qualità dell’aria

Viene predisposto un approccio graduale verso la definizione degli attuali e futuri standard di qualità dell’aria dell’UE.

In particolare:

  • verranno fissati standard intermedi per l’anno 2030;
  • verrà sviluppata una prospettiva che favorisca la possibilità di un pieno allineamento con le linee guida dell’OMS sulla qualità dell’aria entro il 2050.

Nelle sue valutazioni, aggiornate nel 2021, l’Oms non stabilisce un valore al di sotto del quale non vi sia rischio, ma individua come limite inferiore di esposizione dei valori definiti “air quality guideline level” termine che può essere inteso come “livello raccomandato a cui tendere”: è il livello più basso per il quale è stato osservato un incremento della mortalità totale, di quella per cause cardiopolmonari, e di quella per cancro del polmone, con una confidenza migliore del 95%.

Per quanto riguarda la valutazione della qualità dell’aria, viene richiesto agli Stati membri di istituire un certo numero di “supersiti” ovvero dei punti di misura dove, accanto agli inquinanti monitorati di routine, si eseguano determinazioni della composizione chimica del particolato, della distribuzione dimensionale e della concentrazione in numero delle particelle ultrafini, del black carbon, del potenziale ossidativo del materiale particolato, della concentrazione di ammoniaca, di numerosi idrocarburi policiclici aromatici. L’introduzione della misura strutturata di nuovi parametri, appare particolarmente rilevante sia per comprendere meglio le caratteristiche degli inquinanti e indirizzare al meglio le azioni di risanamento, che per approfondire gli studi relativi agli impatti sanitari delle diverse sostanze presenti in atmosfera.

L’obiettivo è di mettere in campo al più presto le misure necessarie per ridurre l’inquinamento atmosferico al di sotto dei limiti proposti, o almeno a ridurre al minimo il periodo di superamento, con la prospettiva di raggiungere il loro rispetto su tutto il territorio entro il 2030. I piani dovranno inoltre essere monitorati costantemente per verificarne l’effettiva implementazione ed aggiornati regolarmente qualora per tre anni consecutivi persista il superamento dei limiti.

La tutela sanitaria dei Cittadini

Altro importante obiettivo perseguito dall’Atto è quello della garanzia di una maggiore tutela sanitaria per i cittadini.

Ciò dovrà essere realizzato mediante il contenimento dell’inquinamento atmosferico. 

Net Zero Act: la Commissione propone una decarbonizzazione spinta per l’economia comunitaria

Rilasciata dalla Commissione europea la proposta per una decarbonizzazione dei processi economici. Si tratta di una proposta di regolamento finalizzata alla creazione di un quadro giuridico atto a rafforzare la capacità produttiva di tecnologie a emissioni zero nell’Unione, e sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione per il 2030, garantendo la sicurezza dell’approvvigionamento di tali tecnologie per salvaguardare la resilienza del sistema energetico dell’Unione.

Il contesto del Net Zero Act

Realizzare una transizione verso un’economia ad impatto climatico zero

Alla base della proposta, la Commissione richiama la necessità di una transizione verso un’economia climaticamente neutra e pulita e la corrispondente revisione del nostro sistema energetico.

Infatti si presentano opportunità significative in termini di sviluppo dei settori tecnologici net-zero e creazione di posti di lavoro di qualità e crescita.

In particolare, viene evidenziato come il mercato globale delle principali tecnologie net-zero prodotte in serie è destinato a triplicare entro il 2030, con un valore annuo di circa 600 miliardi di euro.

Tali sviluppi vengono altresì guidati da considerazioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento: la resilienza dei futuri sistemi energetici sarà misurata in particolare da un accesso sicuro alle tecnologie che alimenteranno tali sistemi (turbine eoliche, elettrolizzatori, batterie, fotovoltaico solare, pompe di calore e altro).

A sua volta, un approvvigionamento energetico sicuro sarà essenziale per garantire una crescita economica sostenibile e, in definitiva, l’ordine pubblico e la sicurezza.

In tale contesto, la comunicazione della Commissione sul piano industriale del Green Deal del 1° febbraio 2023 ha presentato un piano globale per rafforzare la competitività dell’industria europea a zero emissioni e sostenere la rapida transizione verso la neutralità climatica. Il piano si articola intorno ai seguenti quattro pilastri:

  • un contesto normativo prevedibile e semplificato;
  • accesso più rapido ai finanziamenti;
  • migliorare le competenze
  • aprire il commercio per catene di approvvigionamento resilienti.

Il Net-Zero Industry Act fa parte delle azioni annunciate in tale contesto, volte a semplificare il quadro normativo e a migliorare il contesto di investimento per la capacità produttiva dell’Unione di tecnologie che sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica dell’Unione e garantire che la nostra decarbonizzazione il sistema energetico è resiliente contribuendo nel contempo a ridurre l’inquinamento, a vantaggio della salute pubblica e del benessere ambientale planetario.

Alcuni dati

La Comunità segnala queste evidenze:

  • La produzione globale di veicoli elettrici aumenterà di 15 volte entro il 2050, mentre la diffusione delle energie rinnovabili quasi quadruplicherà;
  • la diffusione delle pompe di calore aumenterà di oltre sei volte entro il 2050 rispetto a oggi e la produzione di idrogeno da elettrolisi o idrogeno a base di gas naturale con cattura e stoccaggio del carbonio raggiungerà 450 Mt nel 2050;
  • ciò si tradurrà in investimenti di produzione cumulativi globali di USD 1,2 trilioni necessari per portare una capacità sufficiente in linea con gli obiettivi globali del 2030;
  • la Cina rappresenta il 90% degli investimenti in impianti di produzione.

L’Europa è attualmente un importatore netto di tecnologie energetiche a zero emissioni, con circa un quarto delle auto elettriche e delle batterie, e quasi tutti i moduli solari fotovoltaici e le celle a combustibile importati, principalmente dalla Cina. Per le tecnologie solari fotovoltaiche e i loro componenti, questa dipendenza supera il 90% dei prodotti in alcuni segmenti a monte della catena del valore, come lingotti e wafer.

Obiettivi del Net Zero Act

Il Net Zero Act mira a:

  • migliorare la certezza e la capacità di investimento attraverso la definizione di obiettivi chiari e meccanismi di monitoraggio;
  • ridurre gli oneri amministrativi per lo sviluppo di progetti industriali strategici a zero emissioni, anche attraverso lo snellimento dei requisiti amministrativi e la facilitazione delle autorizzazioni, la creazione di sandbox regolamentari e la garanzia di accesso alle informazioni;
  • facilitare l’accesso ai mercati con misure specifiche relative alla domanda pubblica attraverso procedure di appalto pubblico e aste, nonché attraverso programmi di sostegno alla domanda privata da parte dei consumatori;
  • facilitare e rendere possibili i progetti di cattura e stoccaggio del carbonio, anche aumentando la disponibilità di siti di stoccaggio del CO2; 
  • sostenere l’innovazione, anche attraverso sandbox regolamentari;
  • migliorare le competenze per le tecnologie a zero emissioni;
  • coordinare i partenariati internazionali.

In particolare, le c.d. “tecnologie net zero strategiche”, di cui all’allegato I del regolamento, verranno attribuite corsie preferenziali (in termini di autorizzazioni e accesso ai finanziamenti previste dal Regolamento), più ampie rispetto alle tecnologie net zero indicate nell’articolo 2 (definizioni). Si fa riferimento a:

  • Tecnologie solari fotovoltaiche e solari termiche;
  • tecnologie rinnovabili eoliche onshore e offshore;
  • tecnologie a batteria e di accumulo;
  • pompe di calore e tecnologie geotermiche;
  • elettrolizzatori e celle a combustibile;
  • tecnologie sostenibili per il biogas/biometano;
  • tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS);
  • tecnologie di rete.

Per maggiori informazioni

E’ possibile consultare il Regolamento al seguente link:

https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_161_1_EN_ACT_part1_v9.pdf.

Allegato: 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_161_1_EN_annexe_proposition_part1_v7.pdf