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Ok al piano di forestazione urbana del MASE

Per la Commissione Europea e la nostra Corte dei Conti l’avviso inerente il Piano di forestazione urbana varato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) può essere intrapreso. A seguito della positiva valutazione dei due organismi, prendono corpo le misure del PNRR previste dalla Missione 2.

Il processo di valutazione

In particolare la Commissione ha concluso l’iter di valutazione relativo alle attività di rendicontazione, magistratura contabile e chiede alle strutture di “proseguire e accelerare vigilanza e controllo sui soggetti beneficiari”. Pubblicato il nuovo bando per le annualità 2023 e 2024. Per il Ministero “opera strategica per compensare anni di eccessivo consumo di suolo”

Di cosa si tratta

La M2C4

La valutazione riguardava l’avviso rilasciato dal Ministero dell’ambiente, relativo alla presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nel contesto territoriale delle 14 Città metropolitane nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

In linea con le strategie nazionali e dell’Unione Europea, l’investimento prevede una serie di azioni rivolte alle 14 città metropolitane, per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini di tutti i comuni metropolitani attraverso interventi di rimboschimento che contrastino i problemi legati all’inquinamento atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità. 

Le finalità dell’investimento

L’investimento è finalizzato a: 

  • preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati a ecosistemi pienamente funzionali e resilienti;
  • contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nelle aree metropolitane, aiutando così a proteggere la salute umana;
  • contribuire a ridurre le procedure di infrazione della qualità dell’aria;
  • recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette;  frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili.

L’obiettivo finale dell’attività di forestazione

L’obiettivo è la messa a dimora di almeno 6,6 milioni di alberi entro il T4-2024 (1000 alberi per ettaro), individuando specie coerenti con la vegetazione naturale potenziale secondo il principio di utilizzare “l’albero giusto nel posto giusto” in termini ecologici, biogeografici, ecoregionali e di risposta alle diverse esigenze ambientali per ciascuna area metropolitana.

Le valutazioni operate sul piano

Le considerazioni della Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha chiuso la propria iniziativa di controllo concomitante con una deliberazione del 9 maggio scorso, prendendo atto dell’attività svolta dal Ministero.

In particolare, la magistratura contabile chiede al MASE:

  • di proseguire e accelerare l’esercizio proattivo delle proprie funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti attuatori beneficiari” delle risorse PNRR per la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano nell’intervento “Rimboschimento e tutela del verde;
  • di attuare un “monitoraggio continuo del relativo stato di avanzamento così da prevenire eventuali ritardi o criticità tali da compromettere il raggiungimento del target finale.

Le considerazioni della Commissione Europea

Invece, la Commissione europea ha dato esito positivo all’attività di verifica (“sampling”) sulla misura, con la conseguente conferma della rendicontazione sulla domanda di pagamento di dicembre 2022.

Le dichiarazioni

Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato, in merito, che “il fattivo confronto con il collegio per il controllo concomitante della Corte dei Conti è servito a chiarire l’efficacia dell’azione del MASE, sostenuta da evidenze scientifiche e rivolta a una gestione delle piante nel rispetto dell’autoctonia e della biodiversità, che garantisca nel tempo la reale funzionalità degli interventi di imboschimento. Ne è conferma anche la chiusura delle procedure di verifica da parte degli uffici europei preposti. L’impegno – conclude il Ministero – è da considerarsi strategico, perché non finalizzato all’arredo urbano, ma a un’opera di vera e propria forestazione che, come dimostrano i tragici eventi di questi giorni, è necessaria per compensare anni di eccessivo consumo del suolo”.

Il PNRR prevedeva come milestone di fine 2022 la messa a dimora di un milione e 650 mila specie arboree e arbustive: un traguardo superato per tempo dal Ministero, con oltre due milioni di unità, tra piante e semi, destinate a undici città metropolitane che hanno progettato interventi di forestazione sul loro territorio. La task force di progetto composta tra gli altri da MASE, Centro Interuniversitario Biodiversità CIRBISES, Ispra e Comando biodiversità dell’Arma dei Carabinieri approfondirà ulteriormente le azioni di verifica e controllo e nel frattempo è stato pubblicato l’avviso per le annualità 2023 e 2024, nel quale sono tenuti in considerazione i suggerimenti tecnici giunti dall’ANCI e dalle Città Metropolitane.

MASE: autorizzati 75 progetti faro per il riciclo della plastica

Sono stati autorizzati dal ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ben 75 progetti. I profili dell’iniziativa e i meccanismi di riciclo della plastica ad oggi praticati in Italia.

PNRR: dal MASE ok a 75 progetti faro per impianti di riciclo della plastica

E’ stata aggiornata dal MASE la lista dei soggetti beneficiari del contributo per complessivi 115 milioni. Settantacinque sono i nuovi progetti di realizzazione di impianti di riciclo dei rifiuti plastici, compresi quelli recuperati dal mare. Il Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero ha approvato infatti il decreto di concessione dei contributi ai progetti “faro” di Economia Circolare per il riciclo della plastica, specifica linea di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il provvedimento, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, estende la platea dei beneficiari già individuati dal precedente decreto grazie alla rimodulazione delle risorse non utilizzate per altre linee.

I meccanismi di riciclo della plastica

Esistono diversi meccanismi per il riciclo dei rifiuti in plastica, che dipendono dal tipo di plastica e dalla sua destinazione d’uso finale. Tra i principali meccanismi di riciclo ci sono:

  • Riciclo meccanico: è il metodo più comune e prevede la triturazione e la fusione della plastica in nuovi prodotti, come contenitori, tubi, profili e altri oggetti.
  • Riciclo chimico: è un processo più avanzato che prevede la trasformazione della plastica in nuovi materiali utilizzando sostanze chimiche. Esistono diverse tecnologie per il riciclo chimico, come il cracking termico, la depolimerizzazione e la gassificazione.
  • Riciclo energetico: prevede l’utilizzo della plastica come combustibile per la produzione di energia termica o elettrica. Questo processo avviene attraverso la combustione della plastica in appositi impianti, che la trasformano in vapore acqueo e gas di combustione.
  • Riciclo biologico: si tratta di un processo di compostaggio in cui la plastica viene scomposta da microrganismi in compost, che può essere utilizzato come fertilizzante per l’agricoltura.

Inoltre, esistono anche altri meccanismi di riciclo meno diffusi, come il riciclo artistico, che prevede l’utilizzo della plastica per creare opere d’arte, o il riciclo di prodotti in plastica, come le bottiglie, per creare nuovi prodotti come i piumoni.

Le dichiarazioni

Il finanziamento ai soggetti beneficiari, la cui lista è pubblicata sul sito del Ministero, consentirà la realizzazione di nuovi impianti di riciclo meccanico, chimico e i “plastic hubs”, anche per recuperare il cosiddetto “marine litter”. “L’investimento del PNRR – spiega il Ministro Gilberto Pichetto – ci dà la possibilità di far crescere nel Paese una filiera dell’innovazione sul dirimente problema della gestione dei rifiuti plastici. Anche nel G7 in Giappone – ricorda il Ministro – l’impegno preso è stato molto chiaro, con il target al 2040 per lo stop a nuovi rifiuti plastici: l’Italia vuole essere ancora una volta, come in altri settori del riciclo, riferimento virtuoso per l’affermazione dell’economia

MASE: aggiornati i raggruppamenti dei RAEE

Con DM Ambiente n. 40 del 20 febbraio 2023 il Dicastero approva il Regolamento che aggiorna i raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sostituendo l’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185. Vediamo quali sono e quali RAEE vengono inclusi ora nel raggruppamento.

Sistema RAEE: cosa sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e come funziona il sistema

Cosa sono i RAEE?

I RAEE, acronimo di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono tutti quegli oggetti che per funzionare dipendono dalla corrente elettrica collegati alla rete oppure alimentati da pile e batterie di cui ci si vuole liberare perché non più funzionanti o obsoleti.

Come funziona il sistema?

Il sistema RAEE, regolamentato dal D. Lgs. 49/2014, si basa su un modello multiconsortile regolato che coinvolge diversi attori, ciascuno con responsabilità specifiche, uniti dal medesimo obiettivo: collaborare in ottica di economia circolare per favorire uno sviluppo sostenibile del settore dei rifiuti elettronici nel nostro Paese.

Il cittadino o consumatore raccoglie in modo separato le proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche non più funzionanti o di cui si vuole liberare conferendole gratuitamente presso il centro di raccolta del proprio Comune oppure riconsegnandole a un rivenditore di AEE secondo due modalità di ritiro:

  • Il ritiro 1 contro 1, disciplinato dal D.M. 65/2010, consiste nella consegna del proprio RAEE al negoziante al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente e riguarda anche gli acquisti online.
  • Il ritiro 1 contro 0, previsto dal D.M. 121/2016, consiste nella consegna dei propri RAEE di dimensioni inferiori ai 25 cm presso i punti vendita con superfici dedicate alla vendita delle AEE superiori ai 400 mq. Il servizio è facoltativo per i punti vendita con superfici inferiori.

I rivenditori di AEE possono gestire i RAEE riconsegnati dai consumatori portandoli presso i centri di raccolta comunali convenzionati o costituendo propri luoghi di raccolta dei rifiuti elettronici, i cosiddetti luoghi di raggruppamento.

I Sistemi Collettivi si occupano del recupero dei RAEE raccolti dai centri di raccolta comunali e dai luoghi di raggruppamento e del loro trasporto agli impianti di trattamento specializzati e certificati presso il CdC RAEE, che svolgono attività di riciclo e valorizzazione dei materiali per ottenere materie prime-seconde da reintrodurre in nuovi processi produttivi.

Oltre ai rivenditori di AEE, vi sono altre due tipologie di soggetti che possono dar vita a luoghi di raccolta dei rifiuti elettronici nei pressi della propria sede, serviti dai Sistemi Collettivi:

  • gli installatori di sorgenti luminose;
  • i grandi utilizzatori di AEE della categoria dell’illuminazione, ovvero soggetti come aeroporti, ospedali e caserme.

Anche i Sistemi Collettivi possono costituire propri centri di raccolta, denominati centri di raccolta privati.

Aggiornati i raggruppamenti dei RAEE

Con DM Ambiente n. 40 del 20 febbraio 2023 il Dicastero approva il Regolamento che aggiorna i raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sostituendo l’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185.

La necessità di ridefinire i raggruppamenti indicati nell’Allegato 1 del DM 185/2007 deriva dalle modifiche nell’elenco contenuto nell’allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 che individua in modo non esaustivo le AEE rientranti nel campo di applicazione del decreto 185.

I nuovi raggruppamenti

Raggruppamento 1 – Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi                                                        

Le apparecchiature indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,  4.2 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,  di seguito elencate:                                              

1.1 Frigoriferi;                                            

1.2 congelatori;                                            

1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi;                                                      

1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore;     

1.5 radiatori a olio;                                      

1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall’acqua;                                   

4.2 asciugatrici

Raggruppamento 2 – Altri grandi bianchi

Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

4.1 Lavatrici;                                              

4.3 lavastoviglie;                                          

4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche;                                     

4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.                           

Raggruppamento 3 – TV e Monitor                                   

Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2 indicati al paragrafo 2 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:                                                  

2.1 Schermi;                                                

2.2 televisori;                                             

2.3 cornici digitali LCD;                                   

2.4 monitor;                                                 

2.5 laptop, notebook;                                       

Raggruppamento 4 – IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro

Le apparecchiature di grandi dimensioni elencante al paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le apparecchiature di piccole dimensioni elencante al paragrafo 5 e le piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al paragrafo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:                                                 

4.5 lampadari;                                               

4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne         installati nelle chiese);                                                    

4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria;            

4.7 mainframe;                                              

4.6 grandi stampanti;                                       

4.9 grandi copiatrici;                                      

4.10 grandi macchine a gettoni;                             

4.11 grandi dispositivi medici;                             

4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo;       

4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro;                                          

5.1 aspirapolvere;                                          

5.2 scope meccaniche;                                       

5.3 macchine per cucire;                                    

5.4 lampadari;                                               

5.5 forni a microonde;                                      

5.6 ventilatori elettrici;                                  

5.7 ferri da stiro;                                         

5.8 tostapane;                                               

5.9 coltelli elettrici;                                     

5.10 bollitori elettrici;                                   

5.11 sveglie e orologi;                                     

5.12 rasoi elettrici;                                        

5.13 bilance;                                               

5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo;                                                      

5.15 calcolatrici;                                           

5.16 apparecchi radio;                                      

5.17 videocamere, videoregistratori;                        

5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini                              

5.19 giocattoli elettrici ed elettronici;                   

5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.;             

5.21 rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli           dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo;                                                  

5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti;                                                    

5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati;                                                  

6.1 telefoni cellulari;                                     

6.2 navigatori satellitari (GPS);                           

6.3 calcolatrici tascabili;                                 

6.4 router;                                                 

6.5 PC;                                                     

6.6 stampanti;                                              

6.7 telefoni;                                               

altre apparecchiature di grandi e piccole dimensioni, anche informatiche e per telecomunicazioni, non menzionate nei paragrafi 4, 5 e 6 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.                                       

Raggruppamento 4 – Sezione A “pannelli fotovoltaici”

I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:                                                 

4.14 pannelli fotovoltaici                                  

Raggruppamento 5 – Sorgenti luminose                              

Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:    

3.1 Tubi fluorescenti;                                      

3.2 lampade fluorescenti compatte;                          

3.3 lampade fluorescenti;                                    

3.4 lampade a scarica ad alta densita’, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione;     

3.5 LED.                                  

Approvata la proposta di Decreto MASE sull’agrivoltaico

Approvata dal MASE la proposta di decreto per promuovere la realizzazione di impianti agrivoltaici innovativi. Obiettivo dell’intervento, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è installare almeno 1,04 GW di impianti agrivoltaici entro il 30 giugno 2026.

L’agrivoltaico

Che cos’è

Consiste in un sistema di produzioni agricola e fotovoltaica realizzate sul medesimo terreno.

In particolare, il sistema prevede che i pannelli fotovoltaici vengano montati ad un’altezza da terra sufficiente per consentire pratiche di coltivazione convenzionali sul terreno sottostante.

Obiettivi del sistema

Con l’implementazione di tale configurazione impiantistica, si vuole:

  • favorire la regimentazione delle acque piovane;
  • supportale lo sviluppo di coltivazioni idonee tramite l’ombreggiamento (=si riduce la richiesta idrica);
  • agevolare il sostegno allo sviluppo piante;
  • consentire la preservazione dei terreni all’utilizzo agricolo;
  • realizzare una protezione antigrandine e ad altri fenomeni di precipitazioni e condizioni climatiche estreme.

Nell’agrivoltaico la funzione di produzione di elettricità fotovoltaica del sistema è una funzione ulteriore alla produzione agricola.

Il contenuto del decreto

Il decreto ministeriale prevede in particolare il riconoscimento di un incentivo composto da un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili e una tariffa incentivante a valere sulla quota di energia elettrica prodotta e immessa in rete. Ad essere sostenute saranno in particolare soluzioni costruttive innovative, prevalentemente a struttura verticale e con moduli ad alta efficienza.

Per promuovere la realizzazione degli interventi presso il mondo dell’imprenditoria agricola, per l’accesso alle procedure sono previsti due distinti contingenti di potenza: un primo contingente di 300 MW destinato al solo comparto agricolo per impianti di potenza fino a 1 MW e un secondo aperto invece anche alle associazioni temporanee di imprese composte da almeno un soggetto del comparto agricolo per impianti di qualsiasi potenza.

Elemento fondamentale della misura, per garantire la realizzazione di progetti che generino benefici concorrenti agricoltura/energia e valutarne gli effetti nel tempo è il sistema di monitoraggio. è previsto infatti che queste installazioni garantiscano la continuità dell’attività agricola e pastorale sottostante l’impianto per tutto il periodo di vita utile degli impianti e che siano monitorati il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture.

Il PNRR attribuisce a questo investimento risorse finanziarie pari a quasi un miliardo e cento milioni di euro. Gestore dell’intera misura e dell’accesso al meccanismo incentivante è il Gestore Servizi Energetici (GSE).

Le dichiarazioni

Il Ministro: “Grande sfida è far coesistere eccellenza agricola con soluzioni energetiche sostenibili”. Obiettivo della misura è l’installazione di oltre un GW di impianti attraverso l’erogazione di un contributo in conto capitale abbinato ad una tariffa incentivante a valere sull’energia prodotta e immessa in rete.

“L’autonomia energetica – spiega il Ministro Pichetto – si costruisce anche puntando sulla vocazione agricola di una grande parte del nostro Paese. Oggi la sfida, che questo decreto interpreta con grande attenzione, è far coesistere nei campi l’eccellenza agricola con soluzioni nuove per generare energia pulita, aprendo opportunità di crescita del settore nel segno della sostenibilità e dell’attenzione all’ambiente. Assieme alle Comunità Energetiche – conclude Pichetto – questo è probabilmente uno dei provvedimenti più qualificanti per cambiare dal territorio il paradigma energetico del nostro Paese e guardare al futuro”. 

Prossimi passaggi

Il testo è ora stato trasmesso alla Commissione Europea, dalla quale si dovrà attendere il via libera per l’effettiva entrata in vigore.

MASE: al via la consultazione sul riutilizzo dei reflui urbani depurati e affinati

Con una informativa, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha posto in consultazione pubblica il Decreto del Presidente della Repubblica che armonizza la disciplina nazionale con quella europea sul riutilizzo delle acque reflue urbane depurate ed affinate per diversi usi.

L’informativa del MASE

Il Ministero dell’Ambiente ha diramato un’informativa attraverso la quale interviene sul tema del riutilizzo dei reflui urbani depurati e affinati

Il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica pone in consultazione pubblica il Decreto del Presidente della Repubblica che armonizza la disciplina nazionale con quella europea sul riutilizzo delle acque reflue urbane depurate ed affinate per diversi usi.

L’Italia è uno dei Paesi dell’Unione Europea che già pratica il riutilizzo delle acque reflue depurate, con tutte le più adeguate tecniche volte alla protezione della salute pubblica e dell’ambiente.  Dal prossimo 26 giugno, si applicherà negli stati dell’Ue il nuovo regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo (n.2020/741 del 25 maggio 2020) che definisce per la prima volta requisiti minimi per l’utilizzo delle acque di recupero.

Il testo nazionale e quello europeo si differenziano per una serie di profili, tra cui l’ambito di applicazione e diversi utilizzi, l’approccio basato sulla gestione del rischio, le categorie dei soggetti responsabili, una diversa tipologia di approccio per la verifica di qualità delle acque. Per questo, la Direzione generale Uso sostenibile del Suolo e delle risorse idriche del Ministero si è attivata per equilibrare le due discipline, con l’obiettivo di non imporre agli operatori italiani un gravoso doppio binario normativo e diffondere in maniera efficace la pratica del riutilizzo, misura virtuosa in un’ottica di economia circolare.

La bozza del nuovo DPR oggetto in consultazione pubblica è al link Acque: MASE, in consultazione pubblica il DPR sul riutilizzo dei reflui urbani depurati e affinati | Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Le dichiarazioni

Puntiamo molto – spiega il ministro Gilberto Pichetto – sullo sviluppo di una pratica che rappresenta anche una risposta alla scarsità di acqua che vivono tante parti del territorio nazionale: preziosa risorsa idrica può essere messa a disposizione dell’agricoltura, in ambiti civili e industriali, per rafforzare gli ecosistemi”.

“L’Italia è uno dei Paesi dell’Unione Europea che già pratica il riutilizzo delle acque reflue depurate, con tutte le più adeguate tecniche volte alla protezione della salute pubblica e dell’ambiente.  Dal prossimo 26 giugno, si applicherà negli stati dell’Ue il nuovo regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo (n.2020/741 del 25 maggio 2020) che definisce per la prima volta requisiti minimi per l’utilizzo delle acque di recupero.

Il testo nazionale e quello europeo si differenziano per una serie di profili, tra cui l’ambito di applicazione e diversi utilizzi, l’approccio basato sulla gestione del rischio, le categorie dei soggetti responsabili, una diversa tipologia di approccio per la verifica di qualità delle acque. Per questo, la Direzione generale Uso sostenibile del Suolo e delle risorse idriche del Ministero si è attivata per equilibrare le due discipline, con l’obiettivo di non imporre agli operatori italiani un gravoso doppio binario normativo e diffondere in maniera efficace la pratica del riutilizzo, misura virtuosa in un’ottica di economia circolare.”

Il termine per le osservazioni

Le osservazioni e le integrazioni potranno essere inviate entro il 31 marzo 2023 alla mail USSRI-5@mase.gov.it, secondo il format predefinito scaricabile.

Pubblicata la graduatoria dei progetti per alcuni investimenti del PNRR

Con Decreto MASE è stata pubblicata la graduatoria delle proposte trasmesse nell’ambito del PNRR. Si tratta della linea di investimento 1.1, linea d’intervento A.

Il Decreto MASE

Con Decreto n.22 del 19/01/2023 è stata pubblicata dal MASE la Proposta di graduatoria per gli investimenti sull’Economia Circolare, relativa all’avviso del PNRR afferente all’investimento 1.1, linea d’intervento A

In particolare, il Dicastero:

  • provvede a pubblicare l’elenco delle proposte valutate e di quelle escluse relative all’Investimento 1.1 Linea d’Intervento A.
  • chiarisce che tale elenco prodotto viene acquisito e riportato a fini di trasparenza amministrativa e per l’avvio delle procedure di verifica preliminare e prodromiche all’adozione degli atti amministrativi di approvazione della graduatoria definitiva, senza alcun vincolo giuridico né costitutivo di qualsivoglia affidamento legittimo circa i risultati finali della procedura competitiva;
  • ricorda che il decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

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