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REACH: aggiornata la lista di sostanze chimiche nella roadmap

Ad inizio Luglio, la Commissione Europea ha rilasciato il primo aggiornamento della roadmap delle future restrizioni REACH nell’ambito della strategia sulle sostanze chimiche per la sostenibilità annunciata dalla CE nel 2020.

Che cos’è il regolamento REACH

L’aggiornamento è avvenuto lo scorso 1° Luglio,

Il regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) è una normativa dell’Unione Europea adottata per migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche. Entrato in vigore il 1º giugno 2007, il regolamento REACH mira a garantire che le aziende che producono o importano sostanze chimiche nell’UE siano responsabili della loro sicurezza.

Le principali componenti del regolamento REACH sono:

  • registrazione (Registration): Le aziende devono registrare tutte le sostanze chimiche prodotte o importate in quantità superiori a una tonnellata all’anno presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Questa registrazione richiede la raccolta di informazioni dettagliate sulle proprietà e gli usi delle sostanze, nonché sulla loro sicurezza.
  • valutazione (Evaluation): L’ECHA e gli Stati membri dell’UE valutano le informazioni fornite durante la registrazione per verificare se le sostanze presentano rischi per la salute umana o per l’ambiente. Questo processo può portare a richieste di ulteriori informazioni o a restrizioni sull’uso delle sostanze.
  • autorizzazione (Authorisation): Alcune sostanze che presentano gravi rischi per la salute o per l’ambiente possono essere soggette a un processo di autorizzazione. Le aziende devono ottenere un’autorizzazione per continuare a utilizzare tali sostanze, dimostrando che i rischi sono adeguatamente controllati o che i benefici socio-economici dell’uso della sostanza superano i rischi.
  • restrizione (Restriction): Il regolamento REACH può imporre restrizioni sull’uso di determinate sostanze per limitare o vietare la produzione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che presentano rischi inaccettabili per la salute umana o per l’ambiente.

Cosa contiene la lista

La lista, disponibile in allegato, riporta le previsioni per le restrizioni (secondo l’Allegato XVII del Regolamento REACH), con una particolare attenzione alle restrizioni di gruppo per le sostanze più nocive per la salute umana e per l’ambiente, in accordo con la strategia sulle sostanze chimiche per la sostenibilità.

ISTAT ha pubblicato il Rapporto annuale sui sustainabile development goal (SDGs) dell’Agenda ONU 2030

Lo scorso 4 Luglio Istat ha presentato l’ultima edizione, la settima, del Rapporto sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) adottati con l’Agenda 2030 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Cosa sono i Sustainable Development Goals – SDGs

Si tratta di un insieme di 17 obiettivi globali adottati dalle Nazioni Unite nel 2015 come parte dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Questi obiettivi mirano a porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che tutte le persone godano di pace e prosperità entro il 2030 (ad esempio: sconfiggere la povertà: porre fine alla povertà in tutte le sue forme nel mondo; sconfiggere la fame: orre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile; salute e benessere: garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età; istruzione di qualità: garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti; ecc..).

Obiettivo del rapporto

Con esso, Istat pubblica ogni anno il monitoraggio e l’analisi delle iniziative intraprese per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile in Italia.

Di cosa si tratta

In particolare, l’ultima versione integra l’analisi dell’evoluzione temporale e territoriale rispetto ai Target dell’Agenda 2030 e le interconnessioni tra indicatori e obiettivi di diversi Goal.

Il rapporto riguarda 373 misure statistiche (di cui 342 uniche, cioè, associate a un unico Goal), connesse a 139 indicatori dell’insieme proposto dall’Inter Agency Expert Group on SDGs (UN-IAEG-SDGs) per il monitoraggio a livello globale degli avanzamenti dell’Agenda 2030.

A partire dal suo varo, a dicembre del 2016, il Sistema Istat-SDGs è in continua evoluzione, sia con miglioramenti nella produzione delle misure all’interno del Sistema Statistico nazionale, sia con avanzamenti metodologici nell’ambito delle attività dell’UN-IAEG-SDGs.

Rispetto al rilascio di dicembre 2023, in questa quattordicesima diffusione delle misure statistiche ne sono state aggiornate 217 e introdotte 7 nuove. Il Rapporto è stato chiuso con le informazioni disponibili al 26 giugno 2024.

Le principali evidenze

Mediante l’analisi del numero di misure in miglioramento e in peggioramento presenta un quadro diversificato, ma nel complesso positivo, specialmente considerando le variazioni a lungo termine. Quasi il 60% delle misure è in miglioramento, mentre meno di un quinto risulta in peggioramento.

Le dichiarazioni del Presidente di ISTAT

In occasione della presentazione del rapporto, il Presidente di ISTAT ha puntualizzato che “Fino dall’inizio del processo dell’Agenda 2030, grazie a investimenti significativi, al coinvolgimento di una larghissima comunità scientifica, alla costruzione di un sistema articolato e coordinato di collaborazione, l’impegno a raggiungere tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile trova un supporto insostituibile nelle statistiche. Per l’Istat è motivo di orgoglio fare la propria parte in questo progetto, nel quale convergono lavoro e dati di elevata qualità, per restituire, anno dopo anno, il progresso del nostro Paese, nelle sue diverse realtà territoriali, verso i traguardi del 2030.

Per visualizzare il rapporto

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/sdgs/2024/Rapporto-SDGs2024-Ebook.pdf

MASE: aggiornato l’elenco dei siti orfani 

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha provveduto ad aggiornare l’elenco dei siti orfani.

Cosa prevede il PNRR

Esso prevede l’adozione di un Piano d’azione che individui i siti orfani di tutte le Regioni e le Province autonome e identifichi gli interventi specifici da intraprendere nonché la riqualificazione di almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano (obiettivo da raggiungere entro il primo trimestre del 2026).

Che cos’è un sito orfano

Esso viene definito attraverso con l’art. 2 (Definizioni) del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 dicembre 2020 (Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani).

In particolare, esso è:

  1. un sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all’art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o di cui all’art. 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte  quarta, del medesimo decreto legislativo, o a quelli previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato;
  2. un sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi.

La misura interessata

La misura interessate è la M2C4, investimento 3.4

L’atto normativo

La modifica è avvenuta DM MASE 7 Maggio 2024 .

Con esso, in particolare, vengono adottate le modifiche all’allegato 2 del Piano d’azione, il quale reca l’elenco dei siti orfani e i relativi interventi da realizzare per riqualificare la superficie del suolo, finanziati nell’ambito della misura M2C4 (Tutela del territorio e della risorsa idrica), investimento 3.4 (Bonifica del “suolo dei siti orfani”) del PNRR, per un totale di 126 siti, 7.561.165 mq, per un importo complessivo di € 500.000.000.

Per maggiori informazioni

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/06/01/24A02757/SG

UE: varata la Direttiva sulla Qualità dell’aria

L’Unione Europea modifica la propria legislazione in tema di qualità dell’aria. Infatti, lo scorso 24 aprile è stato approvato dal Parlamento, il testo definitivo dell’accordo politico provvisorio con i governi dell’UE su nuove misure per migliorare la qualità dell’aria nell’UE.

In sintesi

L’atto è stato approvato con 381 voti favorevoli, 225 contrari e 17 astensioni

L’accordo fissa nuove norme relative a limiti e valori obiettivo più severi per il 2030, rispetto alle norme attuali, per diversi inquinanti.

In particolare, i parametri interessati sono:

  • il particolato (PM2,5, PM10),
  • NO2 (biossido di azoto)
  • SO2 (biossido di zolfo).

Per il PM2,5 e NO2, i valori limite annuali devono essere più che dimezzati da 25 µg/m³ a 10 µg/m³ e da 40 µg/m³ a 20 µg/m³ rispettivamente. Ci saranno anche più punti di campionamento della qualità dell’aria nelle città e i dati da essi raccolti saranno comunicati con indici comuni tra tutti i Paesi dell’Unione rendendoli comparabili.

Inoltre, gli Stati membri potranno richiedere che la scadenza del 2030 per il raggiungimento dei valori limite per la qualità dell’aria venga posticipata fino a dieci anni, se saranno soddisfatte condizioni specifiche, anche quando le riduzioni necessarie potranno essere ottenute solo sostituendo una parte considerevole degli impianti di riscaldamento domestico esistenti che causano superamenti dell’inquinamento.

Oltre ai piani per la qualità dell’aria, richiesti per i Paesi dell’UE che superano i limiti, tutti gli Stati membri dovranno creare tabelle di marcia per la qualità dell’aria entro il 31 dicembre 2028 che definiscano misure a breve e lungo termine per rispettare i nuovi valori limite 2030 proposti da Parlamento.

Infine, i cittadini europei avranno la possibilità di citare gli Stati membri in giudizio in caso di mancata applicazione delle regole attuali e, in caso, di ottenere dei risarcimenti per i danni alla propria salute.

I prossimi passaggi

L’accordo deve ancora essere adottato dal Parlamento e dal Consiglio, dopodiché la nuova legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo. I Paesi dell’UE avranno quindi due anni per applicare le nuove regole.

Net-Zero Industry Act: partito il sostegno alla produzione UE di tecnologie a zero emissioni nette

Lo scorso giovedì 25 Aprile il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la legge sull’industria a zero emissioni nette per rafforzare la produzione delle tecnologie necessarie per la decarbonizzazione.

Temi ed obiettivi

Con la Direttiva si intende sostenere la produzione di tecnologie necessarie per gli obiettivi UE in materia di clima ed energia, con l’obiettivo di rendere il mercato interno europeo adatto alla decarbonizzazione industriale. Inoltre, vengono introdotte procedure di autorizzazione più rapide e creazione di zone industriali a zero emissioni nette e nuovi criteri per gli appalti pubblici e le aste per le fonti energetiche rinnovabili.

Il Parlamento ha dato il via libera finale al regolamento con 361 voti favorevoli, 121 contrari e 45 astensioni.

Tale atto nasce in relazione all’esigenza di una notevole quantità di tecnologie energetiche pulite per sostenere il conseguimento degli obiettivi climatici dell’Europa per il 2030 e il 2050. Infatti, la UE importa in gran parte queste tecnologie e molti paesi terzi hanno intensificato gli sforzi per espandere la loro capacità di produzione di energia pulita.

Le principali prescrizioni

La “legge sull’industria a zero emissioni nette” (in inglese Net-Zero Industry Act), già concordata informalmente con il Consiglio, fissa per l’Europa l’obiettivo di produrre il 40% del suo fabbisogno annuo di tecnologie a zero emissioni nette entro il 2030, sulla base di piani nazionali per l’energia e il clima (PNEC), e di raggiungere il 15% del valore del mercato globale per tali tecnologie.

Le tecnologie che saranno sostenute comprendono tutte le tecnologie rinnovabili, il nucleare, la decarbonizzazione industriale, la rete, le tecnologie di stoccaggio dell’energia e le biotecnologie. La legge semplificherà la procedura di autorizzazione, fissando scadenze massime per l’autorizzazione dei progetti in funzione della loro portata e dei loro risultati.

L’accordo prevede la creazione di “Zone di accelerazione a zero emissioni nette”, che beneficeranno di un processo di autorizzazione veloce, delegando agli Stati membri parte della raccolta di informazioni per le valutazioni ambientali.

Criteri di sostenibilità e resilienza

I piani nazionali di sostegno volti a far sì che le famiglie e i consumatori passino più rapidamente a tecnologie come i pannelli solari e le pompe di calore dovranno tenere conto dei criteri di sostenibilità e resilienza. Anche le procedure di appalto pubblico e le aste per la diffusione di fonti di energia rinnovabili dovranno soddisfare tali criteri, anche se a condizioni che saranno definite più tardi dalla Commissione. Queste tecnologie, per beneficiare delle nuove procedure, dovranno garantire un minimo del 30% del volume messo all’asta ogni anno nello Stato membro o, in alternativa, un massimo di sei gigawatt messi all’asta ogni anno e per paese.

La legislazione è considerata come un passo verso un fondo di sovranità europea e dovrebbe aumentare i finanziamenti provenienti dalle entrate del sistema nazionale di scambio delle quote di emissione (ETS) e quelli necessari per la maggior parte dei progetti strategici inclusi nella piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP).

I prossimi passaggi 

La legislazione ora dovrà essere formalmente adottata dal Consiglio per diventare legge.