La nuova procedura di esenzione (ex-ante) del CAC per l’esportazione

Con la Circolare CONAI del 1° dicembre scorso è stata introdotta una nuova procedura di esenzione (ex-ante) del Contributo ambientale Conai (CAC) riservata ai consorziati che acquistano imballaggi destinati solo all’esportazione. Vediamo i dettagli delle attività che possono interessare tali acquirenti.

Le caratteristiche della nuova procedura di esenzione ex ante del CAC

Con una Circolare dello scorso Dicembre, CONAI chiarisce che l’esenzione mediante la nuova procedura opera solo a condizione che:

  • gli imballaggi siano differenti da quelli normalmente adibiti al confezionamento di merci destinate al territorio nazionale;
  • il consorziato non usufruisca di altre procedure di esenzione per imballaggi prodotti nello stesso materiale o appartenenti alla stessa fascia contributiva e conservi la documentazione a supporto dell’effettiva esportazione degli imballaggi acquistati in esenzione dal CAC.

Restano nel contempo in vigore, in alterativa alla procedura di cui sopra o comunque per differenti tipologie di imballaggi le altre procedure che consentono agli esportatori abituali di effettuare acquisti nazionali e/o importazioni di imballaggi in esenzione dal CAC.

Il perimetro oggettivo

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale.

Questa esenzione comporta conseguenze diverse per il produttore e/o commerciante di imballaggi vuoti e per l’utilizzatore.

Il produttore di imballaggi vuoti e il commerciante di imballaggi vuoti, quando effettuano esportazioni, trasferiscono all’estero gli imballaggi “prima” di effettuare qualunque cessione ad un utilizzatore[1].

In pratica, l’esportazione avviene prima del punto di prelievo del Contributo Ambientale. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il produttore/esportatore di materie prime o semilavorati destinati alla produzione di imballaggi[2].

L’utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, si trova in una situazione diversa, poiché la sua attività si svolge “dopo” che è avvenuta una prima cessione da parte del produttore e/o commerciante di imballaggi vuoti. In questi casi può verificarsi che le merci siano esportate con imballaggi già sottoposti al Contributo Ambientale[3].

Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:

  • utilizzatori riempitori di imballaggi vuoti;
  • importatori o commercianti di merci imballate;
  • autoproduttori di imballaggi;
  • “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti che abbiano aderito alla relativa procedura agevolata.

CONAI ricorda il termine perentorio per alcune di esse – per la presentazione della relativa modulistica al Conai entro il 28 febbraio 2022 (per le esportazioni del 2021)

Per maggiori informazioni

Per maggiori approfondimenti si veda il capitolo 7 (e la relativa modulistica) della Guida Conai 2022 cliccando qui: https://www.conai.org/download/guida-al-contributo-ambientale-2022/


[1] Per esportazione si intendono i trasferimenti di imballaggi sia in altri Paesi UE sia in Paesi Extra UE presso i quali verranno poi gestiti i rifiuti di imballaggi.

[2] Ai fini dell’esenzione, il trasferimento all’estero deve essere idoneamente documentato. Sono esclusi dall’esenzione, per esempio, gli imballaggi esportati temporaneamente e/o quelli con obbligo di reso. Non possono essere considerate alla stregua di esportazioni (e quindi non sono da inserire nelle richieste di esenzione o rimborso) eventuali cessioni nei confronti di: a) clienti di San Marino qualora tali aziende risultino già iscritte a CONAI, in virtù di una specifica convenzione; b) clienti nazionali con consegna all’estero per conto di questi ultimi, i quali (e non dunque i fornitori) avranno la facoltà di chiedere il rimborso al CONAI.

[3] Nel caso di trasferimenti di imballaggi a titolo non traslativo della proprietà da e/o verso l’estero (ad esempio, noleggio) si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari della Guida al CAC CONAI per l’anno 2022. Le aziende “esportatrici nette” possono usufruire di una particolare procedura per la quale si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari e al modulo 6.22 e relative istruzioni.