CLP: la comunità europea vara le nuove regole per le sostanze pericolose
Con il Regolamento 2022/692/Ue, la Commissione Europea interviene sul Regolamento CLP (classification, labelling e packaging), per aggiornato le regole armonizzate per la classificazione e l’etichettatura di cinquantasette sostanze chimiche (e miscele) elencate nel medesimo. Vediamo le più significative novità.
Cosa è il regolamento CLP
Nel Regolamento 2008/1272/Ce (allegato I, parti 2-5), vengono definiti i criteri per individuare le sostanze che presentano vari tipi di pericolo (fisici, per la salute, per l’ambiente) e le sostanze con «classi supplementari» per l’incidenza sullo strato di ozono.
Qual è l’obiettivo perseguito
Duplice è l’obiettivo perseguito con l’introduzione del Regolamento 1272:
- garantire la libera circolazione delle sostanze, delle miscele, e degli articoli che presentano pericoli per l’uomo e per l’ambiente;
- assicurare un elevato livello della protezione per l’uomo e per l’ambiente.
Cosa sono le sostanze
Il regolamento 2008/1272/CE definisce con il termine di sostanza:
- sia gli elementi chimici
- sia i relativi composti (articolo 2, punto 7).
Pertanto, anche ai fini della classificazione dei rifiuti, i composti individuati dal suddetto regolamento sono a tutti gli effetti da intendersi come sostanze.
Per sostanza si intende un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione (articolo 2, punto 7 del regolamento CLP).
L’identificazione è effettuata considerando due aspetti:
- la materia di origine della sostanza;
- le fasi più rilevanti condotte durante il processo di fabbricazione.
Cosa sono le miscele
Invece, con il termine di miscela (i vecchi “preparati” ai sensi della direttiva 1999/45/CE) viene, invece, indicata (articolo 2, punto 8), “una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze”.
In base al regolamento CLP, la differenza tra sostanza e miscela è, pertanto, rappresentata dal fatto che quest’ultima si configura come un insieme di più sostanze.
Ciascuna sostanza in quanto tale o in quanto contenuta all’interno di una miscela deve, ove ne ricorrano le condizioni, essere registrata a norma del REACH e notificata a norma del CLP, dal fabbricante o importatore della sostanza o della miscela.
Secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento 2008/1272/Ce i prodotti (miscele, sostanze, articoli) devono essere opportunamente classificati, etichettati, ed imballati prima dell’immissione sul mercato.
Tali regole definiscono lo svolgimento di tale attività (infatti l’acronimo con il quale esso viene denominato è, non a caso, CLP, che sta per «classification, labelling, packaging»). Per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente elencati, l’Atto contiene:
- i criteri che devono essere applicati da ciascun Stato membro, a livello comunitario, per la classificazione delle sostanze e delle miscele;
- le norme per identificare sostanze e miscele classificate come pericolose, nonché le modalità di imballaggio delle stesse (come rifiuti), e le caratteristiche, quanti-qualitative, delle etichette da apporre sugli stessi.
Cosa viene aggiornato
In particolare, con il Regolamento 2022/692/Ue, la Commissione Europea interviene sull’elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate contenuto nel regolamento “Clp” 1272/2008 Ce allegato VI, parte 3). In particolare, vengono:
Entrata in vigore
Le nuove regole entrano in vigore il 23 maggio 2022 e a partire da tale possono essere applicate, su base volontaria, dagli operatori del settore: al fine di concedere un adeguato termine ai fornitori per conformarsi alle novità introdotte, il via all’applicazione obbligatoria è infatti prevista per il 23 novembre 2023.
[1] Viene altresì eliminata dalla lista una sostanza (diisocianato di 1,5-naftilene).
[2] V. bromuro di ammonio, tellurio, propilbenzene, ecc… .
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