End of waste inerti: siamo vicini alla veste definitiva dell’atto

Dopo la riunione dello scorso Gennaio presso il MASE in cui sono state preannunciate sostanziali modifiche del DM 22 Settembre 2023 recante la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto, allorchè esso sia inerte originato da attività di costruzione o demolizione o di origine mineraria, e quasi alla soglia della scadenza del nuovo periodo transitorio, che porta a 12 mesi il periodo entro il quale il Dicastero si riservava per poter dare luogo ad eventuali modifiche, il testo è stato finalmente consolidato.

Il testo del DM MASE 22 settembre 2023

Il testo attuale propone una serie di rilevanti colli di bottiglia.

Infatti, mantenendo inalterato il tenore letterale dell’atto, si potrebbe verificare una situazione in cui, pure essendovi regolamentazione dell’attività, ciò non favorisca lo svolgimento della stessa, ma, al contrario, la blocchi e ne possa determinare l’impossibilità di svolgimento.

Ed in particolare, le conseguenze potrebbero essere:

  1. impossibilità di raggiungere le condizioni di End of Waste negli aggregati riciclati, con la conseguente interruzione del ciclo virtuoso del riciclo dei rifiuti inerti;
  2. in relazione a questo, chiusura di molti degli impianti che oggi trattano tali rifiuti e ne ottengono materiali e prodotti “circolari” e pronti all’uso, sulla base dei titoli autorizzativi rilasciati dalle Regioni e delle norme di prodotto esistenti: gli impianti attualmente in esercizio e scenario ancora peggiore, crescita del fenomeno dell’abbandono incontrollato di questi rifiuti, peraltro purtroppo già molto diffuso soprattutto nelle aree autorizzati con le norme vigenti, si fermeranno perché non c’è la possibilità di produrre prodotti riciclati che rispettino i criteri della bozza di decreto;
  3. contestuale avvio a discarica delle quantità che oggi sono riciclate  oppure, dove sono carenti gli impianti;
  4. impossibilità di attuare le indicazioni del futuro Piano nazionale di gestione dei rifiuti, che ravvisa la necessità che i rifiuti C&D, generalmente recuperati per essere utilizzati in rilevati e sottofondi stradali, siano indirizzati verso utilizzi più “nobili”.

Le motivazioni tecniche ai colli di bottiglia

Sotto un profilo tecnico, la motivazione del blocco alle attività di recupero ovvero agli impianti, risiede nell’estrema difficoltà di rispettare il valore di alcuni parametri tabellari riportati negli allegati al regolamento e riferiti al contenuto inquinante del materiale recuperato (c.d. “Aggregati riciclati”): gli impianti di trattamento dei rifiuti inerti effettuano una riduzione volumetrica, una vagliatura e una pulizia sia manuale che automatica di tutti i materiali indesiderati; è fondamentale osservare che, a seguito del trattamento, per l’assenza un trattamento chimico-fisico, la concentrazione dei parametri indicata nella tabella in oggetto, non è abbattuta sino a giungere alla concentrazione desiderata dal Legislatore.

È di fondamentale importanza sottolineare come la concentrazione in peso richiesta e prevista dal Decreto (allegato 1, Tabella 2), in merito alle sostanze inquinanti, sembra essere palesemente mutuata dai limiti tabellari previsti dalla legislazione sulle bonifiche dei suoli con usi residenziali.

E’ altrettanto rilevante sottolineare come, in casi analoghi, il MASE ha scelto di adattare il carico inquinante, presente nel materiale recuperato, alle destinazioni d’uso previste per esso: si veda in particolare il caso della bozza di regolamento EoW riguardante i rifiuti dello spazzamento stradale, per cui, nella bozza di decreto, sono previsti, appunto, limiti diversi a seconda delle destinazioni d’uso (quindi un limite per prodotti riciclati destinati a zona agricola e residenziale e un altro limite per aree industriali).  

I prossimi passaggi per la chiusura

Tutto ciò premesso, le critiche ed osservazioni all’atto, hanno ricevuto un parere positivo dal MASE, per cui il Decreto, così riformato, è pronto per l’ultimo passaggio, con riferimento alla bollinatura del Consiglio di Stato per il vaglio di legittimità.

Il Ministero preannuncia, infatti, che la nuova versione andrà ad ampliare il novero delle possibili applicazioni cui possono essere destinati i materiali, differenziando i requisiti che devono avere, più o meno stringenti a seconda della finalità cui sono destinati, prevedendo, nel contempo, meno oneri per i c.d. “Recuperatori”.