Comunità energetiche rinnovabili: il MASE ha annunciato una nuova linea di finanziamento

Il Ministero dell’Ambiente ha annunciato l’approvazione della proposta italiana con gli incentivi alle Comunità energetiche rinnovabili.

Il plafond per le comunità energetiche rinnovabili (CER)

La proposta può contare un su un budget complessivo pari a 5,7 miliardi di euro. Annunciata dal Ministero (ed anche dalla UE, vedi al termine del post), viene così approvata una proposta dell’Italia relativa alla possibilità di fornire, suddetti incentivi, alle Comunità energetiche rinnovabili.

Le caratteristiche

La nota della Commissione fornisce chiarimenti sul contenuto del futuro DM.

Le categorie di agevolazioni

Innanzitutto, vengono confermate le due misure contenute nella bozza di Dm di febbraio 2023, con riferimento a:

  • tariffa incentivante per 20 anni sull’elettricità consumata dagli autoconsumatori e dalle comunità di energia rinnovabile (per cui sono stanziati 3,5 miliardi di euro da un prelievo sulla bolletta) e
  • contributo a fondo perduto al 40%, per realizzare un nuovo impianto o per potenziarne uno esistente, in Comuni con meno di 5.000 abitanti.

Cumulabilità della tariffa incentivante

Essa può essere cumulata con i contributi in conto capitale nella misura massima del 40%, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Reg. (UE) 241/2021 (Recovery Fund).

Perimetro soggettivo

Possono accedere agli incentivi i soggetti che sviluppano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse.

Per le CER, i destinatari del provvedimento possono essere gruppi di cittadini, condomìni, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi. La potenza dei singoli impianti non può superare 1 MW.

Il soggetto gestore della misura è il Gse, che valuterà i requisiti di accesso ai benefici ed erogherà gli incentivi e che, su istanza dei soggetti interessati, potrà eventualmente verificare l’ammissibilità in via preliminare. 2

Tariffa incentivante

La composizione della tariffa incentivante, rimasta invariata rispetto alla bozza di decreto del febbraio scorso, prevede una parte fissa e una variabile.

La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia (prezzo zonale, Pz)[1].

È inoltre prevista una maggiorazione tariffaria per gli impianti nelle regioni di Centro e Nord Italia.

In caso di superamento di determinate soglie di condivisione dell’energia si segnala, l’esclusione delle imprese dalla distribuzione dei benefici economici di cui beneficeranno i membri o soci delle Cer – diversi dalle imprese – e/o utilizzati per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti.

La procedura di accesso

La procedura contempla una domanda da presentare al GSE entro i 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti.

La presentazione del ministero non chiarisce se effettivamente, come si ritiene, gli impianti incentivabili sono quelli entrati in funzione dopo l’entrata in vigore del Dlgs. 199/2021.

Per quel che riguarda il contributo PNRR del 40% a fondo perduto, invece le CER devono risultare costituite alla data di presentazione della domanda di accesso e l’avvio dei lavori successivo alla stessa.

Necessario poi il possesso del titolo abilitativo e del preventivo di connessione alla rete, ove previsti.

Confermati il riconoscimento del contributo entro il 31 dicembre 2025 e l’entrata in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Spese ammissibili e massimali di investimento PNRR

Spese ammissibili

Innanzitutto, viene ridotto il contributo per le spese di progettazione e fattibilità. Al contrario di quanto avvenuto in passato, possono essere finanziabili fino al 10% dell’importo ammesso a finanziamento, le seguenti spese:

  • studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
  • progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;
  • direzione lavori e sicurezza;
  • collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Massimali di investimento previsti dal PNRR

Quanto ai limiti del costo di investimento massimo per il contributo al 40%, sono:

  1. 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  2. 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  3. 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  4. 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

I prossimi passaggi

Ora il MASE dovrà emanare un apposito decreto, atto a definire entità e limiti degli incentivi e gli impianti ammissibili alle comunità energetiche, a seguito della consultazione chiusa a dicembre 2022, è uno dei pochi elementi che mancano per completare la normativa sull’autoconsumo collettivo.

Maggiori informazioni

Sulla nota prodotta dalla UE: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_5787


[1] La remunerazione, quindi, aumenta al diminuire della potenza degli impianti e al diminuire del prezzo zonale.