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La nuova procedura di esenzione (ex-ante) del CAC per l’esportazione

Con la Circolare CONAI del 1° dicembre scorso è stata introdotta una nuova procedura di esenzione (ex-ante) del Contributo ambientale Conai (CAC) riservata ai consorziati che acquistano imballaggi destinati solo all’esportazione. Vediamo i dettagli delle attività che possono interessare tali acquirenti.

Le caratteristiche della nuova procedura di esenzione ex ante del CAC

Con una Circolare dello scorso Dicembre, CONAI chiarisce che l’esenzione mediante la nuova procedura opera solo a condizione che:

  • gli imballaggi siano differenti da quelli normalmente adibiti al confezionamento di merci destinate al territorio nazionale;
  • il consorziato non usufruisca di altre procedure di esenzione per imballaggi prodotti nello stesso materiale o appartenenti alla stessa fascia contributiva e conservi la documentazione a supporto dell’effettiva esportazione degli imballaggi acquistati in esenzione dal CAC.

Restano nel contempo in vigore, in alterativa alla procedura di cui sopra o comunque per differenti tipologie di imballaggi le altre procedure che consentono agli esportatori abituali di effettuare acquisti nazionali e/o importazioni di imballaggi in esenzione dal CAC.

Il perimetro oggettivo

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale.

Questa esenzione comporta conseguenze diverse per il produttore e/o commerciante di imballaggi vuoti e per l’utilizzatore.

Il produttore di imballaggi vuoti e il commerciante di imballaggi vuoti, quando effettuano esportazioni, trasferiscono all’estero gli imballaggi “prima” di effettuare qualunque cessione ad un utilizzatore[1].

In pratica, l’esportazione avviene prima del punto di prelievo del Contributo Ambientale. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il produttore/esportatore di materie prime o semilavorati destinati alla produzione di imballaggi[2].

L’utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, si trova in una situazione diversa, poiché la sua attività si svolge “dopo” che è avvenuta una prima cessione da parte del produttore e/o commerciante di imballaggi vuoti. In questi casi può verificarsi che le merci siano esportate con imballaggi già sottoposti al Contributo Ambientale[3].

Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:

  • utilizzatori riempitori di imballaggi vuoti;
  • importatori o commercianti di merci imballate;
  • autoproduttori di imballaggi;
  • “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti che abbiano aderito alla relativa procedura agevolata.

CONAI ricorda il termine perentorio per alcune di esse – per la presentazione della relativa modulistica al Conai entro il 28 febbraio 2022 (per le esportazioni del 2021)

Per maggiori informazioni

Per maggiori approfondimenti si veda il capitolo 7 (e la relativa modulistica) della Guida Conai 2022 cliccando qui: https://www.conai.org/download/guida-al-contributo-ambientale-2022/


[1] Per esportazione si intendono i trasferimenti di imballaggi sia in altri Paesi UE sia in Paesi Extra UE presso i quali verranno poi gestiti i rifiuti di imballaggi.

[2] Ai fini dell’esenzione, il trasferimento all’estero deve essere idoneamente documentato. Sono esclusi dall’esenzione, per esempio, gli imballaggi esportati temporaneamente e/o quelli con obbligo di reso. Non possono essere considerate alla stregua di esportazioni (e quindi non sono da inserire nelle richieste di esenzione o rimborso) eventuali cessioni nei confronti di: a) clienti di San Marino qualora tali aziende risultino già iscritte a CONAI, in virtù di una specifica convenzione; b) clienti nazionali con consegna all’estero per conto di questi ultimi, i quali (e non dunque i fornitori) avranno la facoltà di chiedere il rimborso al CONAI.

[3] Nel caso di trasferimenti di imballaggi a titolo non traslativo della proprietà da e/o verso l’estero (ad esempio, noleggio) si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari della Guida al CAC CONAI per l’anno 2022. Le aziende “esportatrici nette” possono usufruire di una particolare procedura per la quale si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari e al modulo 6.22 e relative istruzioni.

CONAI: rilasciata la guida al CAC

Lo scorso 1° febbraio, il Consorzio Nazionale Imballaggi ha rilasciato la consueta guida, per l’anno 2022, relativa al contributo ambientale CONAI. Vediamo di cosa si tratta e le principali novità per la corrente annualità.

La responsabilità estesa del produttore del Prodotto

Innanzitutto, per spiegare di che cosa si tratta quando di parla di CAC (contributo ambientale CONAI), occorre andare alle ragioni fondanti la contribuzione, ed in particolare illustrare la definizione di Responsabilità estesa del Produttore del Prodotto (c.d. REP).

Con il Circular Economy Package, la Comunità interviene in maniera sostanziale anche sul principio della responsabilità estesa del produttore (“REP” oppure “EPR”, ovvero “extended producer responsibility”), introdotto con la Direttiva quadro n. 98.

La n. 851, innanzitutto, conferma l’istituto rispetto alla normazione del 2008, per cui il Produttore del prodotto  è responsabile dei rifiuti originati da ciascuna fase del ciclo di vita legato al suo utilizzo (da cui l’aggettivo “estesa”), e ne stabilisce la definizione, con riferimento ad “una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto”. A tal fine gli Stati membri:

  • definiscono precisi obiettivi quantitativi, secondo la c.d. “gerarchia del rifiuto”;
  • adottano misure che incoraggino i produttori a migliorare l’efficienza dell’utilizzo delle risorse e lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e materiali adatti all’uso multiplo, durevoli e riparabili; tali misure devono tener conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita, del potenziale di riciclaggio multiplo e della gerarchia dei rifiuti;
  • assicurano, per la prima volta in assoluto, il rispetto di “requisiti minimi” sulla responsabilità estesa, assicurando, diversamente dal passato, in merito a tali regimi, dei requisiti o caratteristiche “minime” (di seguito evidenziati);
  • devono garantire la presenza di un sistema di comunicazione delle informazioni ;
  • assicurare un trattamento equo dei produttori di prodotti, indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre un onere regolamentare sproporzionato sui produttori, comprese le piccole e medie imprese, di piccole quantità di prodotti.

Per assolvere al principio, ogni produttore del prodotto può ovviare realizzando egli stesso un sistema di gestione dei rifiuti originati dall’utilizzo dei propri manufatti, oppure, in alternativa, aderire, tra gli altri, al sistema consortile CONAI nel caso di rifiuti di imballaggio, o altri sistemi sviluppati per la gestione di specifici rifiuti, al quale viene demandata tale responsabilità, ed il quale si occuperà dell’avvio al recupero degli stessi scarti, al costo di un contributo, denominato appunto CAC, e stabilito, periodicamente dallo stesso consorzio, in relazione alla qualità del materiale in oggetto.

Le novità della guida 2022

Proprio con la guida al contributo, CONAI fissa il valore della contribuzione, ed particolare, nell’introduzione al documento, evidenzia le principali novità, con riferimento a:

  • riduzione del CAC per quasi tutti i materiali d’imballaggio (v. tabella);

Inoltre: 

  • le variazioni dei contributi forfetari/aliquote per le procedure semplificate sia per imballaggi pieni importati che per altre tipologie di imballaggi;
  • l’evoluzione della diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica con l’introduzione di una quinta fascia (A2) e l’aggiornamento delle liste con alcune nuove precisazioni relative a particolari tipologie di imballaggi (sia quelli in polietilene espanso sia quelli con strati barriera con evoh, a determinate condizioni per la collocazione nelle fasce agevolate);
  • l’estensione della diversificazione contributiva anche agli altri imballaggi compositi a base carta (diversi dai CPL-compositi idonei al contenimento di liquidi);
  • l’aumento della soglia di Contributo Ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import da 5.000 a 7.500 Euro per accedere al rimborso del Contributo (con il Modulo 6.6 Bis) sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2021;
  • l’introduzione di nuove semplificazioni e agevolazioni riservate a specifiche tipologie e/o flussi di imballaggi; in particolare:
  1. una nuova procedura di esenzione del Contributo Ambientale (ex-ante) riservata ai consorziati
  2. che acquistano imballaggi destinati solo all’esportazione (Circolare CONAI dell’1/12/2021 e modulo 6.5 esenzione ex-ante Fornitori – Bis);
  3. una nuova procedura di rimborso del Contributo Ambientale sugli sfridi generati da autoproduzione
  4. di imballaggi (Circolare CONAI del 21/10/2021);
  5. l’aumento delle soglie previste per l’“esenzione” dalla dichiarazione del Contributo Ambientale da 100,00 a 200,00 Euro (per la procedura ordinaria) e da 200,00 a 300,00 Euro (per le procedure semplificate); l’ulteriore aumento della soglia per la dichiarazione “annuale” del Contributo da 2.000,00 a 3.000,00 Euro. Resta confermata la soglia minima di dichiarazione (10 tonnellate, solo ai fini statistici, indipendentemente dal fatto che il Contributo sia sotto la soglia prevista);
  6. l’aumento della percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale per i pallet in legno (nuovi e reimmessi al consumo) conformi a capitolati codificati nell’ambito di circuiti produttivi controllati (abbattimento del 90% con applicazione del Contributo sul 10% del peso);
  7. l’integrazione del modulo di autodichiarazione 6.11 con le altre procedure agevolate riservate agli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione virtuosi (Circolari CONAI del 2012: 5 aprile – lett. b) e 2 luglio – punti 1) e 2).

La riduzione dei contributi

Inoltre, si segnala che, lo scorso 21 ottobre 2021, il Consiglio di amministrazione del CONAI aveva deliberato un’ulteriore riduzione del CAC), a partire proprio da quest’anno[1], che facevano seguito a quelle già decise nel 2021 per i contributi relativi a pack sia a base cellulosica sia in acciaio, alluminio, plastica e vetro, ed in particolare

La riduzione per gli imballaggi in carta e cartone

Il valore del CAC per carta e cartone diminuirà da 25 €/tonnellata a 10 €/tonnellata. Da inizio anno, quando ammontava a 55  €/tonnellata, una riduzione complessiva dell’81%[2].

Le riduzioni per gli imballaggi in plastica

Per la fascia:

  • A1 (imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti commercio&industria) il contributo si riduce dagli attuali 150 a 104 €/tonnellata.
  • B1 (imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito domestico) si riduce dagli attuali 208 a 149 €/tonnellata.
  • B2 (altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio&industria) passa dagli attuali 560 a 520 €/tonnellata.
  • C (imballaggi con attività sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): dagli attuali 660 a 642 €/tonnellata.
  • A2 (imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito commercio&industria, ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana) si conferma il continuo incremento dei volumi presenti nella raccolta differenziata urbana, con costi crescenti per la gestione consortile. Fino al 30 giugno 2022 il contributo di questa fascia resterà invariato, pari a 150 €/tonnellata. Dal 1° luglio 2022 aumenterà a 168 €/tonnellata, coerentemente con i maggiori costi di avvio a riciclo[3].

Per maggiori informazioni

Cliccare qui: https://www.conai.org/download/guida-al-contributo-ambientale-2022/


[1] Essa era dovuta essenzialmente alle quotazioni delle materie prime di imballaggio cellulosiche e plastiche, i cui valori di mercato continuano a mantenersi a livelli molto alti.

[2] Una diminuzione legata a tre fattori concomitanti: l’incremento dei volumi dell’immesso al consumo di imballaggi cellulosici, con conseguenti maggiori ricavi da CAC; i minori costi, correlati a una quantità di raccolta gestita inferiore rispetto alle previsioni; e l’incremento dei ricavi per i materiali a riciclo per effetto delle quotazioni dei maceri. La diminuzione del CAC non incide sulle operazioni di raccolta e riciclo della carta e cartone differenziati. Comieco, infatti, continuerà a garantire l’avvio a riciclo delle circa 2,5 milioni di tonnellate, gestite attraverso 946 convenzioni, a copertura dell’impegno del 93% dei cittadini, che ha consentito al nostro Paese di raggiungere l’87% di riciclo degli imballaggi a base cellulosica, con ben 10 anni di anticipo rispetto agli obiettivi UE. Rimangono inalterati i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi poliaccoppiati a base carta idonei al contenimento di liquidi (in vigore dal 1° gennaio 2019), a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata). Pertanto, dal 1° gennaio 2022 i valori complessivi saranno per i primi 30 €/tonnellata, per quelli di tipo C 120 €/tonnellata e per quelli di tipo D 250 €/tonnellata.

[3] La conferma dell’andamento positivo nei valori delle materie prime seconde ha permesso anche al consorzio Corepla di migliorare i ricavi dalle vendite all’asta delle frazioni valorizzabili, in particolare per gli imballaggi di fascia B1, che comprende  bottiglie, flaconi e altri contenitori rigidi in PET o in HDPE. Questa situazione ha consentito di ridurre il CAC per quasi tutti i pack in materiali plastici e in particolare per quelli che hanno portato al miglioramento dei risultati economici. Il Consiglio di amministrazione ha ribadito la volontà di proseguire il percorso di analisi per rafforzare ulteriormente la diversificazione contributiva, in particolare per legare in misura sempre più rilevante i valori del CAC di ogni fascia agli effettivi costi, prevedendo possibili rivalutazioni e ulteriori segmentazioni a partire dalle fasce B1 e B2.

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