CONAI: presentate le attività del triennio 2020-23
Sono state presentate da CONAI le attività svolte nel triennio che si sta per concludere. Presentate l’11 maggio 2023 in occasione dell’Assemblea del Consorzio, descrivono un sistema di responsabilità estesa del produttore del prodotto in crescita e protagonista dell’economia italiana del riciclo.
Le iniziative sviluppate da CONAI nel triennio
Nel corso dell’ultimo triennio CONAI:
- ha presidiato la crescita dei sistemi di responsabilità estesa del produttore del prodotto, introducendo, tra le altre, il consorzio di filiera Biorepack;
- ha predisposto il nuovo Statuto.
Che cos’è il CONAI
Il CONAI, acronimo di Consorzio Nazionale Imballaggi, è un’organizzazione italiana senza scopo di lucro che opera nel settore della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Il suo compito principale è quello di coordinare e promuovere la raccolta differenziata, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in Italia.
Il CONAI è stato istituito nel 1997 come risposta alle direttive europee che impongono agli Stati membri di promuovere la gestione sostenibile degli imballaggi. È composto da diverse associazioni di produttori di imballaggi, che rappresentano vari settori industriali come l’industria alimentare, la chimica, la farmaceutica e altri settori produttivi.
Le attività del CONAI includono la definizione di piani di gestione per gli imballaggi, l’organizzazione di sistemi di raccolta differenziata, il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel campo del riciclaggio degli imballaggi e la promozione di iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del riciclaggio.
Il finanziamento del CONAI proviene principalmente dai contributi pagati dagli imballaggi prodotti e messi in commercio dalle aziende associate. Questi contributi vengono utilizzati per finanziare la gestione dei rifiuti di imballaggio, compresa la raccolta, il recupero e il riciclaggio.
Che cos’è biorepack
Si tratta del Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, settore che rappresenta all’interno del sistema CONAI.
Tratta della gestione a fine vita degli imballaggi in bioplastica compostabile certificati EN 13432 (e delle frazioni similari) conferiti nel circuito di raccolta differenziata e di riciclo della frazione organica dei rifiuti urbani (umido).
Istituito il 26 novembre 2018 ai sensi dell’art. 223, D.Lgs. 152/2006, il Consorzio rappresenta il primo schema EPR (Responsabilità Estesa del Produttore) a operare in Europa nel settore degli imballaggi in bioplastica compostabile. Il suo campo di operatività – la filiera dell’umido domestico – rappresenta una novità assoluta anche nell’ambito del sistema CONAI.
Ha una personalità giuridica di diritto privato e è senza scopo di lucro ed opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi dell’economia circolare e della bioeconomia.
Gli obiettivi sono quelli di raggiungere nel tempo alcuni obiettivi minimi di riciclo, in termini di peso, rispetto all’immesso sul mercato di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile:
la quota del 50% entro il 31 dicembre 2025
la quota del 55% entro il 31 dicembre 2030.
Inoltre, Biorepack persegue l’ottimizzazione della gestione del fine vita degli imballaggi in bioplastica compostabile: dalla promozione della loro etichettatura alla loro riconoscibilità, dal corretto conferimento da parte dei cittadini nella raccolta differenziata dell’umido domestico alla garanzia del raggiungimento degli obiettivi di riciclo attraverso il compostaggio, anche mediante campagne di comunicazione specifiche.
Il nuovo statuto CONAI
Esso è venuto alla luce dopo un lungo lavoro corale e condiviso con le principali associazioni nazionali delle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi.
Lo statuto CONAI è stato approvato con decreto ministeriale del 12 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022, dal Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 224 del D.lgs. 152 del 2006.
L’approvazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica conclude il percorso di adozione del nuovo statuto consortile approvato dall’Assemblea CONAI lo scorso 14 luglio 2021 e consolida il ruolo centrale del CONAI nel settore degli imballaggi volto ad operare in un sistema ancor più aperto che favorisce la collaborazione e la condivisione delle responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli imballaggi.




CONAI: nel 2021 il 73,3% degli imballaggi è stato avviato a riciclo
E’ questo il dato più significativo che emerge dall’ultimo Programma Generale del Consorzio Nazionale Imballaggi.
I miglioramenti in termini di rilevazione
Il Programma Generale 2022 rappresenta, a detta di CONAI, un rapporto maggiormente completo rispetto a quelli prodotti negli anni passati, in termini di:
- maggiori dati e informazioni;
- rendicontazione più puntuale (a riguardo dei risultati raggiunti nel 2021 e delle linee di intervento per i prossimi anni).
Come sta mutando lo scenario di fondo
Il consorzio evidenzia molteplici aspetti caratterizzanti lo scenario di fondo che evidenziano un mutamento delle condizioni operative:
- boom dei costi delle materie prime;
- la crisi energetica;
- l’evoluzione della direttiva packaging a livello comunitario;
- la nuova fase nella gestione dei rifiuti urbani pronta ad aprirsi con il Programma Nazionale di Gestione Rifiuti,
sono alcuni dei fattori che andranno ad incidere sull’assetto del settore nei prossimi anni.
A fronte di un notevole immesso al consumo, ripresa delle attività del recupero
In particolare, occorre considerare che nel 20221 si è manifestata una forte ripresa dei consumi, in una situazione pandemica che proseguiva ma allentava la morsa, da cui, comunque, ha originato un forte incremento dell’immesso al consumo di imballaggi (+14 milioni di tonnellate).
Questo non ha generato una crisi della filiera del riciclo. Infatti, il 73,3% degli imballaggi nel 2021 ha avuto una seconda vita: 10 milioni e 550mila tonnellate, il 9,3% in più rispetto all’anno precedente.
Un risultato raggiunto per il 50% grazie al lavoro dei Consorzi di filiera del sistema CONAI (un dato in contrazione di 2 punti percentuali rispetto a quello del 2020, ossia di un anno caratterizzato da un mercato in crisi, che il sistema consortile ha supportato com’è nella sua natura); per il 48% grazie ai riciclatori indipendenti (nel 2020 la percentuale era del 46%; la ripresa del mercato l’ha ovviamente fatta crescere); per il restante 2% grazie all’operato dei sistemi autonomi (che rappresentano per la filiera degli imballaggi in plastica, il 16% del riciclo).
Il recupero è made in italy
Infatti, il 90% delle quantità trova riciclo in Italia, mente le percentuali di rifiuti di imballaggi avviati a riciclo fuori dal Paese sono scese (-30%).
Se alle cifre dell’avvio a riciclo sommiamo quelle del recupero energetico, i numeri crescono: l’Italia supera l’82% di imballaggi che, nel 2021, hanno evitato la discarica.
Uno scenario in cui non viene meno la consapevolezza dei nuovi metodi di calcolo Eurostat che, in vista degli obiettivi europei di riciclo al 2025 e al 2030, ci porteranno fra pochi anni a rendicontare i dati in modo diverso.
Il consorzio evidenzia come se calcolassimo oggi i risultati con il metodo che sarà richiesto fra tre anni, la percentuale di avvio a riciclo scenderebbe solo di circa un punto percentuale (attestandosi attorno al 72%).
Inseriti per la prima volta i dati relativi al recupero delle bioplastiche
Inoltre occorre sottolineare come, per la prima volta nel Programma Generale, vengono monitorati i dati relativi al recupero degli imballaggi in bioplastica compostabile, competenza del consorzio Biorepack che ha iniziato a muovere i primi passi tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.
Il rilevanti contributo dell’accordo quadro ANCI-CONAI al raggiungimento dei risultati di riciclo
SI rileva come il dato nazionale non potrebbero raggiungere i risultati che presenta CONAI se non fosse per l’accordo nazionale con ANCI, che permette di intercettare i flussi dalla raccolta urbana, e per una rete di piattaforme di rigenerazione, riparazione e riciclo che si occupa di imballaggi commerciali e industriali, in accordo coi Consorzi di filiera.
Le quantità gestite in convenzione con ANCI nel 2021 hanno continuato a crescere, anche se a un ritmo meno sostenuto rispetto al passato (rallentamento che è proseguito nei primi mesi del 2022), diretta conseguenza di una congiuntura di mercato favorevole.
7.583 Comuni italiani hanno stipulato almeno una convenzione con il sistema consortile, con una fetta di popolazione servita pari al 98%.
Per coprire i maggiori costi che i Comuni sostengono nel ritirare i rifiuti in modo differenziato nel 2021 CONAI ha riconosciuto alle amministrazioni locali del Paese 727 milioni di euro.
445 milioni, invece, sono stati destinati dal sistema al finanziamento di attività di trattamento, riciclo e recupero.
Le altre attività
Oltre alle attività di raccolta e recupero, il PG evidenzia come il CONAI ha sviluppa attività come:
- la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio;
- la progettazione ecologica (“ecodesign”);
- il supporto agli enti locali in ritardo ai progetti speciali dedicati al Mezzogiorno e alle risorse del PNRR;
- la formazione e gli studi e ricerche internazionali.
Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni:


La nuova procedura di esenzione (ex-ante) del CAC per l’esportazione
Con la Circolare CONAI del 1° dicembre scorso è stata introdotta una nuova procedura di esenzione (ex-ante) del Contributo ambientale Conai (CAC) riservata ai consorziati che acquistano imballaggi destinati solo all’esportazione. Vediamo i dettagli delle attività che possono interessare tali acquirenti.
Le caratteristiche della nuova procedura di esenzione ex ante del CAC
Con una Circolare dello scorso Dicembre, CONAI chiarisce che l’esenzione mediante la nuova procedura opera solo a condizione che:
- gli imballaggi siano differenti da quelli normalmente adibiti al confezionamento di merci destinate al territorio nazionale;
- il consorziato non usufruisca di altre procedure di esenzione per imballaggi prodotti nello stesso materiale o appartenenti alla stessa fascia contributiva e conservi la documentazione a supporto dell’effettiva esportazione degli imballaggi acquistati in esenzione dal CAC.
Restano nel contempo in vigore, in alterativa alla procedura di cui sopra o comunque per differenti tipologie di imballaggi le altre procedure che consentono agli esportatori abituali di effettuare acquisti nazionali e/o importazioni di imballaggi in esenzione dal CAC.
Il perimetro oggettivo
Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale.
Questa esenzione comporta conseguenze diverse per il produttore e/o commerciante di imballaggi vuoti e per l’utilizzatore.
Il produttore di imballaggi vuoti e il commerciante di imballaggi vuoti, quando effettuano esportazioni, trasferiscono all’estero gli imballaggi “prima” di effettuare qualunque cessione ad un utilizzatore[1].
In pratica, l’esportazione avviene prima del punto di prelievo del Contributo Ambientale. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il produttore/esportatore di materie prime o semilavorati destinati alla produzione di imballaggi[2].
L’utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, si trova in una situazione diversa, poiché la sua attività si svolge “dopo” che è avvenuta una prima cessione da parte del produttore e/o commerciante di imballaggi vuoti. In questi casi può verificarsi che le merci siano esportate con imballaggi già sottoposti al Contributo Ambientale[3].
Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:
- utilizzatori riempitori di imballaggi vuoti;
- importatori o commercianti di merci imballate;
- autoproduttori di imballaggi;
- “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti che abbiano aderito alla relativa procedura agevolata.
CONAI ricorda il termine perentorio per alcune di esse – per la presentazione della relativa modulistica al Conai entro il 28 febbraio 2022 (per le esportazioni del 2021)
Per maggiori informazioni
Per maggiori approfondimenti si veda il capitolo 7 (e la relativa modulistica) della Guida Conai 2022 cliccando qui: https://www.conai.org/download/guida-al-contributo-ambientale-2022/
[1] Per esportazione si intendono i trasferimenti di imballaggi sia in altri Paesi UE sia in Paesi Extra UE presso i quali verranno poi gestiti i rifiuti di imballaggi.
[2] Ai fini dell’esenzione, il trasferimento all’estero deve essere idoneamente documentato. Sono esclusi dall’esenzione, per esempio, gli imballaggi esportati temporaneamente e/o quelli con obbligo di reso. Non possono essere considerate alla stregua di esportazioni (e quindi non sono da inserire nelle richieste di esenzione o rimborso) eventuali cessioni nei confronti di: a) clienti di San Marino qualora tali aziende risultino già iscritte a CONAI, in virtù di una specifica convenzione; b) clienti nazionali con consegna all’estero per conto di questi ultimi, i quali (e non dunque i fornitori) avranno la facoltà di chiedere il rimborso al CONAI.
[3] Nel caso di trasferimenti di imballaggi a titolo non traslativo della proprietà da e/o verso l’estero (ad esempio, noleggio) si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari della Guida al CAC CONAI per l’anno 2022. Le aziende “esportatrici nette” possono usufruire di una particolare procedura per la quale si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari e al modulo 6.22 e relative istruzioni.

CONAI: rilasciata la guida al CAC
Lo scorso 1° febbraio, il Consorzio Nazionale Imballaggi ha rilasciato la consueta guida, per l’anno 2022, relativa al contributo ambientale CONAI. Vediamo di cosa si tratta e le principali novità per la corrente annualità.
La responsabilità estesa del produttore del Prodotto
Innanzitutto, per spiegare di che cosa si tratta quando di parla di CAC (contributo ambientale CONAI), occorre andare alle ragioni fondanti la contribuzione, ed in particolare illustrare la definizione di Responsabilità estesa del Produttore del Prodotto (c.d. REP).
Con il Circular Economy Package, la Comunità interviene in maniera sostanziale anche sul principio della responsabilità estesa del produttore (“REP” oppure “EPR”, ovvero “extended producer responsibility”), introdotto con la Direttiva quadro n. 98.
La n. 851, innanzitutto, conferma l’istituto rispetto alla normazione del 2008, per cui il Produttore del prodotto è responsabile dei rifiuti originati da ciascuna fase del ciclo di vita legato al suo utilizzo (da cui l’aggettivo “estesa”), e ne stabilisce la definizione, con riferimento ad “una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto”. A tal fine gli Stati membri:
- definiscono precisi obiettivi quantitativi, secondo la c.d. “gerarchia del rifiuto”;
- adottano misure che incoraggino i produttori a migliorare l’efficienza dell’utilizzo delle risorse e lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e materiali adatti all’uso multiplo, durevoli e riparabili; tali misure devono tener conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita, del potenziale di riciclaggio multiplo e della gerarchia dei rifiuti;
- assicurano, per la prima volta in assoluto, il rispetto di “requisiti minimi” sulla responsabilità estesa, assicurando, diversamente dal passato, in merito a tali regimi, dei requisiti o caratteristiche “minime” (di seguito evidenziati);
- devono garantire la presenza di un sistema di comunicazione delle informazioni ;
- assicurare un trattamento equo dei produttori di prodotti, indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre un onere regolamentare sproporzionato sui produttori, comprese le piccole e medie imprese, di piccole quantità di prodotti.
Per assolvere al principio, ogni produttore del prodotto può ovviare realizzando egli stesso un sistema di gestione dei rifiuti originati dall’utilizzo dei propri manufatti, oppure, in alternativa, aderire, tra gli altri, al sistema consortile CONAI nel caso di rifiuti di imballaggio, o altri sistemi sviluppati per la gestione di specifici rifiuti, al quale viene demandata tale responsabilità, ed il quale si occuperà dell’avvio al recupero degli stessi scarti, al costo di un contributo, denominato appunto CAC, e stabilito, periodicamente dallo stesso consorzio, in relazione alla qualità del materiale in oggetto.
Le novità della guida 2022
Proprio con la guida al contributo, CONAI fissa il valore della contribuzione, ed particolare, nell’introduzione al documento, evidenzia le principali novità, con riferimento a:
- riduzione del CAC per quasi tutti i materiali d’imballaggio (v. tabella);

Inoltre:
- le variazioni dei contributi forfetari/aliquote per le procedure semplificate sia per imballaggi pieni importati che per altre tipologie di imballaggi;
- l’evoluzione della diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica con l’introduzione di una quinta fascia (A2) e l’aggiornamento delle liste con alcune nuove precisazioni relative a particolari tipologie di imballaggi (sia quelli in polietilene espanso sia quelli con strati barriera con evoh, a determinate condizioni per la collocazione nelle fasce agevolate);
- l’estensione della diversificazione contributiva anche agli altri imballaggi compositi a base carta (diversi dai CPL-compositi idonei al contenimento di liquidi);
- l’aumento della soglia di Contributo Ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import da 5.000 a 7.500 Euro per accedere al rimborso del Contributo (con il Modulo 6.6 Bis) sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2021;
- l’introduzione di nuove semplificazioni e agevolazioni riservate a specifiche tipologie e/o flussi di imballaggi; in particolare:
- una nuova procedura di esenzione del Contributo Ambientale (ex-ante) riservata ai consorziati
- che acquistano imballaggi destinati solo all’esportazione (Circolare CONAI dell’1/12/2021 e modulo 6.5 esenzione ex-ante Fornitori – Bis);
- una nuova procedura di rimborso del Contributo Ambientale sugli sfridi generati da autoproduzione
- di imballaggi (Circolare CONAI del 21/10/2021);
- l’aumento delle soglie previste per l’“esenzione” dalla dichiarazione del Contributo Ambientale da 100,00 a 200,00 Euro (per la procedura ordinaria) e da 200,00 a 300,00 Euro (per le procedure semplificate); l’ulteriore aumento della soglia per la dichiarazione “annuale” del Contributo da 2.000,00 a 3.000,00 Euro. Resta confermata la soglia minima di dichiarazione (10 tonnellate, solo ai fini statistici, indipendentemente dal fatto che il Contributo sia sotto la soglia prevista);
- l’aumento della percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale per i pallet in legno (nuovi e reimmessi al consumo) conformi a capitolati codificati nell’ambito di circuiti produttivi controllati (abbattimento del 90% con applicazione del Contributo sul 10% del peso);
- l’integrazione del modulo di autodichiarazione 6.11 con le altre procedure agevolate riservate agli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione virtuosi (Circolari CONAI del 2012: 5 aprile – lett. b) e 2 luglio – punti 1) e 2).
La riduzione dei contributi
Inoltre, si segnala che, lo scorso 21 ottobre 2021, il Consiglio di amministrazione del CONAI aveva deliberato un’ulteriore riduzione del CAC), a partire proprio da quest’anno[1], che facevano seguito a quelle già decise nel 2021 per i contributi relativi a pack sia a base cellulosica sia in acciaio, alluminio, plastica e vetro, ed in particolare
La riduzione per gli imballaggi in carta e cartone
Il valore del CAC per carta e cartone diminuirà da 25 €/tonnellata a 10 €/tonnellata. Da inizio anno, quando ammontava a 55 €/tonnellata, una riduzione complessiva dell’81%[2].
Le riduzioni per gli imballaggi in plastica
Per la fascia:
- A1 (imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti commercio&industria) il contributo si riduce dagli attuali 150 a 104 €/tonnellata.
- B1 (imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito domestico) si riduce dagli attuali 208 a 149 €/tonnellata.
- B2 (altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio&industria) passa dagli attuali 560 a 520 €/tonnellata.
- C (imballaggi con attività sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): dagli attuali 660 a 642 €/tonnellata.
- A2 (imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito commercio&industria, ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana) si conferma il continuo incremento dei volumi presenti nella raccolta differenziata urbana, con costi crescenti per la gestione consortile. Fino al 30 giugno 2022 il contributo di questa fascia resterà invariato, pari a 150 €/tonnellata. Dal 1° luglio 2022 aumenterà a 168 €/tonnellata, coerentemente con i maggiori costi di avvio a riciclo[3].
Per maggiori informazioni
Cliccare qui: https://www.conai.org/download/guida-al-contributo-ambientale-2022/
[1] Essa era dovuta essenzialmente alle quotazioni delle materie prime di imballaggio cellulosiche e plastiche, i cui valori di mercato continuano a mantenersi a livelli molto alti.
[2] Una diminuzione legata a tre fattori concomitanti: l’incremento dei volumi dell’immesso al consumo di imballaggi cellulosici, con conseguenti maggiori ricavi da CAC; i minori costi, correlati a una quantità di raccolta gestita inferiore rispetto alle previsioni; e l’incremento dei ricavi per i materiali a riciclo per effetto delle quotazioni dei maceri. La diminuzione del CAC non incide sulle operazioni di raccolta e riciclo della carta e cartone differenziati. Comieco, infatti, continuerà a garantire l’avvio a riciclo delle circa 2,5 milioni di tonnellate, gestite attraverso 946 convenzioni, a copertura dell’impegno del 93% dei cittadini, che ha consentito al nostro Paese di raggiungere l’87% di riciclo degli imballaggi a base cellulosica, con ben 10 anni di anticipo rispetto agli obiettivi UE. Rimangono inalterati i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi poliaccoppiati a base carta idonei al contenimento di liquidi (in vigore dal 1° gennaio 2019), a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata). Pertanto, dal 1° gennaio 2022 i valori complessivi saranno per i primi 30 €/tonnellata, per quelli di tipo C 120 €/tonnellata e per quelli di tipo D 250 €/tonnellata.
[3] La conferma dell’andamento positivo nei valori delle materie prime seconde ha permesso anche al consorzio Corepla di migliorare i ricavi dalle vendite all’asta delle frazioni valorizzabili, in particolare per gli imballaggi di fascia B1, che comprende bottiglie, flaconi e altri contenitori rigidi in PET o in HDPE. Questa situazione ha consentito di ridurre il CAC per quasi tutti i pack in materiali plastici e in particolare per quelli che hanno portato al miglioramento dei risultati economici. Il Consiglio di amministrazione ha ribadito la volontà di proseguire il percorso di analisi per rafforzare ulteriormente la diversificazione contributiva, in particolare per legare in misura sempre più rilevante i valori del CAC di ogni fascia agli effettivi costi, prevedendo possibili rivalutazioni e ulteriori segmentazioni a partire dalle fasce B1 e B2.
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