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La nuova procedura di esenzione (ex-ante) del CAC per l’esportazione

Con la Circolare CONAI del 1° dicembre scorso è stata introdotta una nuova procedura di esenzione (ex-ante) del Contributo ambientale Conai (CAC) riservata ai consorziati che acquistano imballaggi destinati solo all’esportazione. Vediamo i dettagli delle attività che possono interessare tali acquirenti.

Le caratteristiche della nuova procedura di esenzione ex ante del CAC

Con una Circolare dello scorso Dicembre, CONAI chiarisce che l’esenzione mediante la nuova procedura opera solo a condizione che:

  • gli imballaggi siano differenti da quelli normalmente adibiti al confezionamento di merci destinate al territorio nazionale;
  • il consorziato non usufruisca di altre procedure di esenzione per imballaggi prodotti nello stesso materiale o appartenenti alla stessa fascia contributiva e conservi la documentazione a supporto dell’effettiva esportazione degli imballaggi acquistati in esenzione dal CAC.

Restano nel contempo in vigore, in alterativa alla procedura di cui sopra o comunque per differenti tipologie di imballaggi le altre procedure che consentono agli esportatori abituali di effettuare acquisti nazionali e/o importazioni di imballaggi in esenzione dal CAC.

Il perimetro oggettivo

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale.

Questa esenzione comporta conseguenze diverse per il produttore e/o commerciante di imballaggi vuoti e per l’utilizzatore.

Il produttore di imballaggi vuoti e il commerciante di imballaggi vuoti, quando effettuano esportazioni, trasferiscono all’estero gli imballaggi “prima” di effettuare qualunque cessione ad un utilizzatore[1].

In pratica, l’esportazione avviene prima del punto di prelievo del Contributo Ambientale. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il produttore/esportatore di materie prime o semilavorati destinati alla produzione di imballaggi[2].

L’utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, si trova in una situazione diversa, poiché la sua attività si svolge “dopo” che è avvenuta una prima cessione da parte del produttore e/o commerciante di imballaggi vuoti. In questi casi può verificarsi che le merci siano esportate con imballaggi già sottoposti al Contributo Ambientale[3].

Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:

  • utilizzatori riempitori di imballaggi vuoti;
  • importatori o commercianti di merci imballate;
  • autoproduttori di imballaggi;
  • “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti che abbiano aderito alla relativa procedura agevolata.

CONAI ricorda il termine perentorio per alcune di esse – per la presentazione della relativa modulistica al Conai entro il 28 febbraio 2022 (per le esportazioni del 2021)

Per maggiori informazioni

Per maggiori approfondimenti si veda il capitolo 7 (e la relativa modulistica) della Guida Conai 2022 cliccando qui: https://www.conai.org/download/guida-al-contributo-ambientale-2022/


[1] Per esportazione si intendono i trasferimenti di imballaggi sia in altri Paesi UE sia in Paesi Extra UE presso i quali verranno poi gestiti i rifiuti di imballaggi.

[2] Ai fini dell’esenzione, il trasferimento all’estero deve essere idoneamente documentato. Sono esclusi dall’esenzione, per esempio, gli imballaggi esportati temporaneamente e/o quelli con obbligo di reso. Non possono essere considerate alla stregua di esportazioni (e quindi non sono da inserire nelle richieste di esenzione o rimborso) eventuali cessioni nei confronti di: a) clienti di San Marino qualora tali aziende risultino già iscritte a CONAI, in virtù di una specifica convenzione; b) clienti nazionali con consegna all’estero per conto di questi ultimi, i quali (e non dunque i fornitori) avranno la facoltà di chiedere il rimborso al CONAI.

[3] Nel caso di trasferimenti di imballaggi a titolo non traslativo della proprietà da e/o verso l’estero (ad esempio, noleggio) si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari della Guida al CAC CONAI per l’anno 2022. Le aziende “esportatrici nette” possono usufruire di una particolare procedura per la quale si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari e al modulo 6.22 e relative istruzioni.

SPNA: pubblicate le Linee guida per l’accompagnamento ambientale di grandi opere infrastrutturali

Pubblicate le linee guida per la verifica dell’Snpa sulla compatibilità ambientale delle grandi opere infrastrutturali (tra cui quelle previste dal “PNRR”) nelle fasi successive all’approvazione del progetto.

La delibera SNPA

Con delibera 20 dicembre 2021, n. 149 il Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa)  ha approvato le linee guida 35/2021 per “l’accompagnamento ambientale” delle grandi opere infrastrutturali di interesse nazionale o locale, documento di assoluto rilievo in vista dell’apertura dei cantieri delle opere legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Le motivazioni alla base della Pubblicazione

SNPA denota come la realizzazione di grandi infrastrutture spesso può determina potenziali impatti su diverse matrici ambientali e forti preoccupazioni da parte delle popolazioni interessate.

Pertanto, al fine di contenere le interferenze delle infrastrutture sul territorio, rimane necessario implementare una serie di azioni che garantiscano l’attuazione delle misure mitigative e correttive identificate dall’Autorità competente – le prescrizioni o condizioni ambientali.

Inoltre, è necessario:

  • definire una serie di processi e metodi volti a verificare la corretta realizzazione dell’opera stessa;
  • individuando, altresì, delle azioni utili a controllare l’evoluzione dell’ambiente interessato.

Questo insieme coordinato di azioni, processi e metodi viene definito “Accompagnamento ambientale”.

Il contenuto delle LG

Il documento fornisce indicazioni sul quadro dei compiti e delle azioni necessarie al controllo sistematico dei lavori e della messa in opera delle misure di protezione dell’ambiente oltre che del monitoraggio ambientale[1].

L’obiettivo perseguito

Obiettivo delle LG consiste nell’evidenziare le diverse azioni e modalità operative che, sulla base delle esperienze condotte negli ultimi dieci anni, si sono dimostrate efficaci e utili per garantire un controllo dei cantieri legati alla realizzazione di grandi infrastrutture sul territorio nazionale.

Per maggiori informazioni

Cliccare qui: https://www.snpambiente.it/2022/01/18/linee-guida-per-laccompagnamento-ambientale-di-grandi-opere-infrastrutturali/


[1] La L. 132/2016, istitutiva del SNPA, prevede infatti un ruolo centrale per ISPRA e le Agenzie nelle fasi di realizzazione delle “opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti” (art. 3 lettera l).

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