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Contratti di sviluppo: chiusura dello sportello il 28 febbraio 2023

Con decreto direttoriale MIMIT del novembre 2022 è stata fissata al 28 novembre 2022 la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo. Esso rimarrà aperto fino alle ore 17.00 del 28 febbraio 2023.

Lo sportello

Con decreto direttoriale del 16 novembre 2022 è stata fissata alle ore 12:00 del 28 novembre 2022 la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo, per il sostegno di programmi coerenti con le finalità Misura M2C2 Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” del PNRR.

Lo sportello, che può contare su una dotazione di 358.251.807,14 euro, rimarrà aperto fino alle ore 17.00 del 28 febbraio 2023.

Cosa sono i contratti di sviluppo

Il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.



La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.


La normativa attualmente in vigore (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i.), valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità di:

  • programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
  • programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Nell’ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.


L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (articolo 1, commi da 85 a 87), ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate categorie di investimenti, l’accesso allo strumento agevolativo e l’integrazione settoriale[1].

Con la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2021 sono state fornite le opportune direttive per perseguire la corretta attuazione delle previsioni recate dalla predetta disposizione normativa ed è stata prevista la pubblicazione dell’elenco dei comuni rientranti nelle aree interne del Paese.

Soggetto gestore

La gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico.

Destinatari

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). Il programma di sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in:

  • soggetto proponente, ovvero l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo;
  • imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma di sviluppo.

Fermo restando l’importo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni previsto per il complessivo programma di sviluppo, il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale; non inferiori a 3 milioni di euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; non inferiore a 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche ovvero 3 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche che riguardano le aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti (ivi compresi i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione) devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.

Le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

  • finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili
  • contributo in conto interessi
  • contributo in conto impianti
  • contributo diretto alla spesa

L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.

Particolari criteri per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per tale ultimo settore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 sono state fornite specifiche disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2022.

Come funziona

Le istanze di accesso devono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con le modalità e secondo i modelli indicati nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia.


L’Agenzia procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazioni, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

Il decreto 2 novembre 2021 ha previsto un aggiornamento dei requisiti che i programmi di sviluppo industriali e i programmi di sviluppo di attività turistiche devono rispettare ai fini della concessione delle agevolazioni richieste.


[1] In particolare, la soglia di accesso per i programmi di sviluppo di attività turistiche, ordinariamente pari a 20 milioni di euro, è stata ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. La medesima disposizione ha, inoltre, stabilito che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

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MIMIT: pubblicati i primi risultati dell’iniziativa smart and start Italia sullo sviluppo delle start-up in Italia

Il MIMIT rende pubblici i risultati delle attività di valutazione avviate dal Comitato di Sorveglianza del PON IC e del PON Iniziativa PMI. Vediamo di cosa si tratta e cosa sono le start-up innovative.

Obiettivo della valutazione

Con essa[1] si intende

  • delineare l’avanzamento ed il ruolo dello strumento Smart & Start all’interno dell’ecosistema delle Startup innovative;
  • verificare se lo strumento è in linea con gli obiettivi di promozione della nascita e il consolidamento delle PMI;
  • verificare l’efficacia e l’efficienza della misura.


Sono stati rilasciati cinque report, i quali hanno rispettivamente delineato:

  1. la coerenza dell’intervento rispetto ai fabbisogni del mercato e agli obiettivi di sviluppo;
  2. le metodologie e i criteri di selezione delle startup innovative, attraverso le interviste a stakeholders quali business angel, venture capitalist e rappresentanti di incubatori e acceleratori, con cui emerge l’elevata eterogeneità dei progetti target e l’unicità nel contesto italiano dello strumento S&SI come modello di venture debt;
  3. un approfondimento riguardante alcuni aspetti rilevanti della nuova imprenditoria innovativa italiana[2], da cui emerge che nelle imprese beneficiarie di Smart&Start Italia è stata registrata una crescita significativa degli occupati (+200%) con un incremento sensibile delle quote di dipendenti donna e laureati. I beneficiari hanno mostrato inoltre un maggior grado di internazionalizzazione, una più alta fiducia nel mercato dei capitali e maggiori attività di collaborazione con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione (+13%);
  4. le evidenze sull’efficacia dello strumento e sulla sua capacità di rispondere alle aspettative e ai fabbisogni delle compagini aziendali che hanno beneficiato delle agevolazioni[3]. Tra gli elementi di attenzione, dall’analisi di customer satisfaction, è stata evidenziata un’addizionalità più elevata dello strumento per le imprese non costituite, o in fase nascente, nel Mezzogiorno, per il comparto manifatturiero;
  5. uno schema per progettare la valutazione degli esiti e dell’impatto dello strumento S&SI e fornire una prima evidenza relativa agli effetti che la misura è stata in grado produrre rispetto alle dinamiche di mercato[4]; in particolare, l’approccio metodologico è stato caratterizzato dalla combinazione di tre differenti metodi statistici (matching, differenze nelle differenze e regression discontinuity desing), e, tra le principali variabili di interesse analizzate, si evidenziano il capitale umano, i ricavi, il capitale di rischio, il ROA, il ROE e la sopravvivenza[5].

Cosa sono le start up innovative

Secondo la definizione offerta dalla normativa vigente e, in via sussidiaria dal MIMIT, essa viene rappresentata da un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana.

Nel 2012, il D.L. 179/2012 ha introdotto alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa per supportarle durante il loro ciclo di vita (nascita, crescita, maturità). Con questo pacchetto, oltre a sviluppare un ecosistema dell’innovazione dinamico e competitivo, creare nuove opportunità per fare impresa e incoraggiare l’occupazione, si vuole promuovere una strategia di crescita sostenibile.

Le imprese in possesso dei requisiti possono accedere allo status di startup innovativa tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e godere delle agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della propria provincia[6].


[1] A garanzia della qualità delle attività di valutazione è stato istituito uno Steering Group, composto da MIMIT, NUVAP, Soggetto Gestore, gruppo di assistenza tecnica Invitalia che ha validato 5 report valutativi, che confluiranno nel Report finale di valutazione, di prossima pubblicazione.

[2] L’indagine è stata prodotta nel periodo giugno-agosto 2021 attraverso un questionario on-line.

[3] Il quarto Report, Analisi “lato dei beneficiari” dell’efficacia di smart&start Italia, ha avuto la finalità di raccogliere questo aspetto.

[4] Il quinto report di Valutazione, Analisi prospettica degli effetti dei progetti finanziati, ha avuto lo scopo di evidenziare tale aspetto.

[5] È stato, inoltre, possibile stimare che nelle imprese beneficiarie della misura il numero dei dipendenti è aumentato del 50%. Il quinto report valutativo ha, infine, illustrato alcune raccomandazioni utili per il monitoraggio delle performance e delle caratteristiche delle imprese che hanno fatto domanda di accesso al finanziamento dopo la riforma del 2019: una metodologia che potrà essere utilizzata per le future analisi dell’impatto dei progetti finanziati.

[6] Per conoscere tutte le startup innovative attualmente iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, consulta: https://startup.registroimprese.it/isin/home

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MIMIT: sono partiti il 2 novembre scorso i nuovi incentivi per acquisto auto non inquinanti

Il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) ha varato un nuovo set di incentivi per l’acquisto auto non inquinanti. Beneficiari, in particolare, soggetti con con reddito Isee inferiore a 30 mila euro, per cui sono stati incrementati i contributi fino a 7.500 euro.

L’incentivo

L’incentivo è stato reso disponibile sulla piattaforma “Ecobonus”, dal 2 novembre 2022, sulla quale potranno essere effettuate le prenotazioni per i nuovi incentivi destinati all’acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2[1].


Le novità introdotte per il nuovo set


In particolare, si riportano quelle che sono le novità introdotte.

Come sopra anticipato, riguardano innanzitutto i cittadini con ISEE inferiore a 30 mila euro.

Tale fascia di contribuenti potranno, per l’acquisto di veicoli di categoria M1, elettriche e ibride plug-in, beneficiare per l’anno 2022 di un incremento del 50% dei contributi finora previsti sulla base delle risorse già stanziate.


In particolare, gli incentivi saranno così rimodulati, in base all’entità del contributo:

  • fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
  • fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.
  • Inoltre, i nuovi ecobonus spetteranno anche alle persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali, diverse dal car sharing, purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi e secondo la seguente ripartizione dei contributi:
  • fino a un massimo di 2.500 euro di contributi con rottamazione (1.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
  • fino a un massimo di 2.000 euro di contributi con rottamazione (1.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

La normativa di riferimento

In particolare, per quanto attiene la normativa di riferimento sul punto per l’anno in corso, si ricorda, in particolare, la Circolare 19 ottobre 2022, recante le indicazioni operative[2], ed i seguenti allegati:

Allegato A (docx): Dichiarazione sostitutiva attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del medesimo contributo

Allegato B (docx): Dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà

Allegato C (docx): Dichiarazione sostitutiva attestante l’impiego del veicolo acquistato in attività di autonoleggio con finalità commerciali diverse dal car sharing con contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi.

Inoltre:

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022 – art. 1, comma. 1, lettera b), numeri 1) e 2), di modifica del DPCM 6 aprile 2022, attuativo del Fondo “Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive” 

Legge di conversione Decreto Semplificazioni – Legge 4 agosto 2022, n. 122 art. 40 bis

Legge di conversione del Decreto Trasporti Ter – LEGGE 5 agosto 2022, n. 108, art. 7 quinquies comma 6

Decreto Semplificazioni – DL 21 giugno 2022, n. 73 art. 40

Circolare 16 maggio 2022 – Informazioni operative

Allegato 1 (docx) – Dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi

Allegato 2 (docx) – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’impiego del veicolo in car sharing con finalità commerciali e con contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi

Allegato 3 (docx) – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI (DM del 18.04.2005)

Allegato 4 (docx) – Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 – Incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti (Ecobonus)

Decreto Legge 1 marzo 2022, N. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”. Art. 22


[1] Come previsto dal DPCM adottato dal Governo su proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

[2] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/04/22A05633/sg#:~:text=Per%20l’anno%202022%2C%20il,ISEE)%20inferiore%20a%20euro%2030.000.

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