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Comunità europea: prosegue l’iter di approvazione del Regolamento Imballaggi

Riuso o riciclo? È questo l’interrogativo cui sta cercando di rispondere la Comunità europea nel riformare la disciplina relativa alla gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti. Sta andando in scena un “tira-e-molla”, tra i vari Paesi che sostengono l’una o l’altra posizione. Facciamo il punto della situazione, con i lavori di stesura del testo ancora non ultimati.

L’approvazione del testo

È stata approvata, lo scorso 22 novembre, al Parlamento Europeo, la proposta di Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR)[1].

Per chi sostiene la posizione del riciclo dei rifiuti, il risultato può essere considerato:

  • come positivo per quanto riguarda le priorità sugli articoli 22 e 26;
  • come negativo per la discriminazione a favore di alcuni materiali e per il cauzionamento

Rimane da sottolineare il buon risultato conseguito complessivamente, considerando la proposta della Commissione europea e la relazione iniziale della relatrice della Commissione ENVI Ries.

In merito ai singoli articoli, si segnala la seguente approvazione.

In merito (art. 22 e Allegato V) vengono ora esentate le le microimprese laddove non è tecnicamente fattibile non utilizzare imballaggi o ottenere l’accesso alle infrastrutture necessarie.

In merito all’esenzione dai divieti su base di Life Cycle Assesment per raccolta differenziata, viene confermato il testo previgente (437 e 499), e altrettanto per il 445 (esenzione per divieti HORECA su base di raccolta differenziata) e 373 (eliminazione degli atti delegati nella revisione della Commissione). 

Circa gli obiettivi di riutilizzo e ricarica (art. 26), vengono attuati emendamenti per:

  • imballaggi da trasporto la deroga di esclusione si limita al solo settore della carta,
  • l’eliminazione delle percentuali di materiale riciclato al 2040 per imballaggi da trasporto;
  • l’esenzione per operatori economici con spazio non superiore a 200 m2 comprese zone stoccaggio, l’esenzione per il latte,
  • l’esenzione per le bevande analcoliche se il tasso di riciclo è dell’ 85%, l’esenzione da tutti gli obiettivi di riutilizzo sulla base di un tasso di riciclaggio dell’85%;
  • la deroga paese basata su raccolta differenziata, e la previsione di esenzioni dal riuso per vino, bevande spiritose e definite dal codice nomenclatura.

 

Prossimi passaggi

Il Consiglio dell’UE, guidato dalla Presidenza Spagnola, sta continuando a discutere il suo testo del Regolamento con l’ambizione di adottare il suo “approccio generale” durante l’ultimo incontro del Gruppo Ambiente, previsto per il prossimo 18 dicembre. A questo proposito, segnaliamo che Confindustria sta continuando l’importante collaborazione con il MASE e la Rappresentanza Italiana presso l’unione europea, tramite i quali stiamo fornendo commenti puntuali alla discussione, basati sulla posizione del Sistema Confindustria.


[1] Gli eurodeputati hanno approvato il testo votato con 426 voti a favore, 125 contrari e 74 astenuti.

Quali sono le attività economiche definite come “sostenibili”? Interviene a definirle la Comunità europea con un Regolamento ad hoc

Con la pubblicazione di un Regolamento avvenuto lo scorso 21 novembre, la Comunità definisce quelli che sono le attività individuate come “sostenibili”

Il nuovo regolamento

Con il Regolamento 2023/2486 del 27 giugno 2023, pubblicato in GUCE (gazzetta ufficiale della comunità europea lo scorso 21 novembre), la Commissione definisce i criteri di vaglio tecnico utile a stabilire le attività economiche quali sostenibili.

Esso va ad integrare il Regolamento (UE) 2020/2085 del 18 giugno 2020 (cd. Regolamento Tassonomia) relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

I criteri per identificare le attività come sostenibili

In particolare, I criteri individuati dal Regolamento, che andranno in vigore dal prossimo anno, vengono materialmente ad essere contenuti negli allegati all’atto (Allegato II).

Essi riguardano diverse attività economiche come, ad esempio, fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, trattamento dei rifiuti pericolosi, recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio, decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita, cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi.

Plastica a contatto con alimenti, nuove sostanze autorizzate

Con l’aggiornamento del Regolamento UE n. 10/2011/UE, vengono ad essere applicate, dal 23 Luglio 2023, nuove condizioni per la commercializzazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica conformi a tale regolamento.

La genesi del provvedimento: il regolamento n. 10

Il regolamento n. 10 del 14 gennaio 2011 disciplina l’utilizzo dei materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Nel passato, con il regolamento (CE) n. 1935/2004 venivano fissati i principi generali destinati ad eliminare le differenze tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

L’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento prevede la possibilità di adottare misure specifiche per alcuni gruppi di materiali e oggetti e descrive in modo particolareggiato la procedura da seguire per autorizzare sostanze a livello dell’UE, quando una misura specifica preveda un elenco di sostanze autorizzate: con il n. 10, vengono stabilite misure specifiche sul punto (in base a quanto previsto dall’art. 5, par. 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004).

In tal senso, con il 10[1], vengono, appunto fissate norme specifiche per i materiali e gli oggetti di materia plastica al fine di garantirne l’impiego in condizioni di sicurezza.

Il Regolamento in oggetto, invece, aggiorna la medesima disciplina, ed entrerà in vigore il 1° agosto 2023 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

L’aggiornamento si deve a nuovi pareri scientifici pubblicati dall’Autorità sulla sicurezza alimentare su nuove sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari, nonché sull’utilizzo di sostanze precedentemente autorizzate

Le principali novità

Diverse le novità introdotte, riguardanti, in particolare, alcune nuove condizioni per la commercializzazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica conformi a tale regolamento. In generale:

  • sono aggiunte nuove sostanze utilizzabili per produrre plastiche “alimentari”;
  • le definizioni sono state aggiornate;
  • sono state risolte alcune ambiguità sull’applicazione del regolamento del 2011.

Materiali gli oggetti di materia plastica conformi al Regolamento (UE) n. 10/2011

In particolare, i materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al Regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte, purché siano stati immessi per la prima volta prima del 1° febbraio 2025.

In caso contrario, la dichiarazione di conformità disponibile per tali sostanze o prodotti indica che non sono conformi alle norme attuali e possono essere utilizzati solo nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica da immettere sul mercato prima del 1° febbraio 2025.

Materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o farina e fibre di legno

Tuttavia, i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o farina e fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato dopo il 1° febbraio 2025, a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni specifiche, tra cui la presentazione di una richiesta di autorizzazione e il rispetto delle


[1] Con esso viene abrogata la direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa proprio ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.