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Direttiva n. 98 del 2008: al via la riforma

Con una comunicazione dello scorso 5 Luglio, la Commissione europea ha dato il via alla riforma della Direttiva Quadro sui rifiuti, la n. 98 del 2008, con l’obiettivo di formare una disciplina che riguardi specifici flussi di rifiuti, con riferimento a quelli tessili ed alimentati. Che cos’è la responsabilità estesa del produttore del prodotto e quali sono i punti di interesse della riforma.

La responsabilità estesa del produttore del prodotto

In particolare, la riforma viene avviata per includere nella disciplina i flussi di rifiuti tessili ed alimentari.

Prima di andare ad osservarli, illustriamo che cos’è la responsabilità estesa del produttore del prodotto.

La responsabilità estesa del produttore del prodotto, anche conosciuta come principio di responsabilità estesa del produttore (EPR, dall’inglese Extended Producer Responsibility), è un concetto che si riferisce alla responsabilità che un produttore ha nei confronti del proprio prodotto durante tutto il suo ciclo di vita, inclusa la fase post-consumo.

Tradizionalmente, i produttori erano considerati responsabili solo per la produzione e la distribuzione dei loro prodotti, ma una volta che i prodotti diventavano rifiuti, la responsabilità veniva trasferita alle autorità pubbliche o ai consumatori stessi. Tuttavia, con l’aumento dei problemi ambientali e dei rifiuti prodotti dalla società moderna, il concetto di responsabilità estesa del produttore è emerso come un approccio per affrontare tali questioni.

La responsabilità estesa del produttore implica che i produttori siano responsabili per il proprio prodotto anche dopo che viene utilizzato e diventa un rifiuto. Ciò significa che devono prendere in considerazione la progettazione del prodotto in modo tale da ridurre al minimo gli impatti ambientali durante la fase di produzione, promuovere la riutilizzazione, il riciclaggio e altre forme di gestione sostenibile dei rifiuti, nonché finanziare e partecipare attivamente a programmi di gestione dei rifiuti.

L’obiettivo della responsabilità estesa del produttore è di spingere i produttori a prendere in considerazione gli aspetti ambientali nella progettazione dei loro prodotti, incentivando il riciclaggio e il recupero dei materiali, riducendo la quantità di rifiuti destinati alla discarica e promuovendo l’economia circolare.

L’attuazione della responsabilità estesa del produttore può avvenire attraverso la legislazione e i regolamenti governativi che impongono ai produttori di assumersi la responsabilità finanziaria e operativa per la gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti. Ciò può includere il finanziamento di sistemi di riciclaggio, la creazione di programmi di ritiro dei prodotti obsoleti e l’adempimento di obiettivi specifici di riciclaggio.

I principali punti della riforma

In particolare, per quanto riguarda i rifiuti tessili, il provvedimento prevede l’introduzione di regimi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), armonizzato in tutta la Ue.

Si prevede che i produttori debbano coprire i costi di gestione del fine vita dei tessili, a finanziamento della raccolta differenziata, delle operazioni di cernita e del riciclo nei casi in cui non potranno essere utilizzati.

L’obiettivo della Comunità è quello di garantire che i tessili usati siano selezionati per il riutilizzo e ciò che non possa essere riutilizzato sia indirizzato in via prioritaria al riciclaggio

Per quanto riguarda i rifiuti organici, invece, la proposta di Direttiva prevede obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti alimentari per tutti gli Stati membri al 2030, in particolare una riduzione del 10 % rispetto al 2020 nelle fasi di lavorazione e produzione di alimenti, e una riduzione del 30% rispetto al 2020 nella fase di vendita al dettaglio e consumo.

ETS: dal 18 luglio 2023 in vigore

Da questa data  saranno operative le nuove assegnazioni annuali di emissioni di gas effetto serra predisposte dalla UE tra il 2023 e il 2030, per i soli settori non-Ets, così come stabilito dalla Decisione della Commissione europea del 28 giugno 2023. Vediamo che cos’è l’ETS, i permessi ad inquinare e perché si è resa necessaria la revisione.

Che cos’è il sistema ETS

L’Emission Trading System (ETS) è un sistema di scambio delle quote di emissione, anche conosciuto come mercato del carbonio. È un meccanismo che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra (come il biossido di carbonio) nell’atmosfera, fornendo un incentivo economico per le imprese a ridurre le proprie emissioni.

Il funzionamento dell’ETS prevede che un’autorità governativa stabilisca un limite massimo alle emissioni consentite di gas serra, creando una quantità specifica di “quote di emissione”. Queste quote rappresentano il diritto di emettere una determinata quantità di gas a effetto serra. Le quote di emissione vengono assegnate alle imprese in base a vari criteri, come la dimensione dell’azienda o l’industria di appartenenza.

Se un’azienda emette meno gas a effetto serra rispetto alle sue quote assegnate, può vendere le quote in eccesso sul mercato. Al contrario, se l’azienda supera le proprie quote di emissione, sarà necessario acquistare quote aggiuntive per coprire l’eccesso. Ciò crea un sistema di incentivi economici per ridurre le emissioni, in quanto le aziende che riescono a ridurre le loro emissioni possono ottenere profitti vendendo le loro quote non utilizzate.

L’obiettivo finale dell’ETS è quello di ridurre complessivamente le emissioni di gas a effetto serra nell’atmosfera, incoraggiando le imprese a trovare modi più efficienti e puliti per operare. Questo sistema è stato implementato in diverse parti del mondo come uno strumento chiave nella lotta contro il cambiamento climatico e nell’adempimento degli obiettivi stabiliti dagli accordi internazionali, come l’Accordo di Parigi sul clima.

Cosa sono i permessi ad inquinare

I “permessi ad inquinare” o “quote di emissione” sono strumenti utilizzati nei sistemi di scambio delle quote di emissione, come l’Emission Trading System (ETS). Questi permessi rappresentano il diritto di emettere una determinata quantità di gas a effetto serra o altre sostanze inquinanti nell’atmosfera.

Nel contesto di un sistema di scambio delle quote di emissione, un’autorità governativa stabilisce un limite massimo alle emissioni consentite e crea una quantità specifica di quote di emissione che corrispondono a questo limite. Queste quote vengono assegnate alle imprese o ad altri partecipanti in base a determinati criteri, come la dimensione dell’azienda o l’industria di appartenenza.

I permessi ad inquinare possono essere negoziati sul mercato, consentendo alle imprese di comprarne o venderne in base alle loro esigenze. Se un’azienda emette meno gas a effetto serra rispetto alle sue quote assegnate, può vendere i permessi in eccesso ad altre imprese che hanno bisogno di coprire le proprie emissioni. Al contrario, se un’azienda supera le proprie quote di emissione, dovrà acquistare permessi aggiuntivi per coprire l’eccesso.

L’obiettivo dei permessi ad inquinare è quello di creare un incentivo economico per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Le imprese che riescono a ridurre le proprie emissioni possono ottenere profitti vendendo i permessi inutilizzati, mentre quelle che superano le proprie quote devono affrontare dei costi aggiuntivi per acquistare permessi extra. Questo sistema favorisce l’adozione di pratiche più sostenibili e contribuisce alla riduzione complessiva delle emissioni inquinanti.

La rivisitazione delle quote non-ETS

Quando?

Le revisioni saranno operative dal 18 luglio 2023, per il periodo 2023-2030, a riguardo dei settori non-Ets, in relazione alla Decisione della Commissione europea del 28 giugno 2023. 

Perché?

La revisione delle assegnazioni annuali di emissioni si è resa necessaria a seguito dell’emanazione del Regolamento (UE) 2023/857 che ha modificato i limiti delle emissioni di gas a effetto serra che ciascuno Stato membro è tenuto a rispettare negli anni dal 2023 al 2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti con l’Accordo di Parigi.

Quanto previsto impatta sui settori non soggetti all’Emission trading system (non-ETS), ovvero quelli non regolati dalla direttiva 2003/87/CE e riconducibili ai settori dei trasporti, del civile, dell’agricoltura, dei rifiuti e della piccola industria non inclusa nel sistema EU-ETS.

La Decisione modifica quanto già stabilito dalla decisione (UE) 2020/2126, rivedendo al ribasso le assegnazioni annuali di emissioni per il triennio 2023-2025.

Per maggiori informazioni

Consultare il sito della Commissione UE, al seguente indirizzo:

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/climate-change/reform-eu-ets/
La Commissione Europea lancia una consultazione sul CRM act

La Commissione Europea ha lanciato una call for evidence e una consultazione pubblica in preparazione del CRM Act.

Le domande

Le domande riguardano le diverse fasi della catena del valore, dall’estrazione alla lavorazione e al riciclo.

Il CRM Act mirerà in particolare ad individuare le azioni politiche necessarie per sviluppare progetti strategici volti a rafforzare le catene di approvvigionamento dell’UE, mantenendo al contempo condizioni di parità sostenibili.

L’atto legislativo sarà integrato da una comunicazione che presenterà altre iniziative per facilitare la diversificazione dell’offerta, attraverso azioni con i Paesi terzi, compresi accordi commerciali, di cooperazione e industriali strategici, che potrebbero assumere la forma di partenariati, accordi settoriali o iniziative multilaterali.

Per inviare i contributi

Si può navigare sul seguente sito:

Di seguito il link di riferimento:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13597-European-Critical-Raw-Materials-Act_en

Limite per i contributi

Sarà possibile fornire il proprio contributo fino al 25 novembre p.v.

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Commissione UE: approvata la carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l’Italia

Lo scorso 2 Dicembre la Commissione europea ha provveduto all’approvazione della Carta Italiana per la concessione degli aiuti a finalità regionale dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 nel quadro degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (“orientamenti”).

La revisione degli orientamenti

Gli orientamenti riveduti, adottati dalla Commissione il 19 aprile 2021, entreranno in vigore il 1º gennaio 2022.

Essi consentono agli Stati membri di aiutare le regioni europee meno favorite a recuperare il ritardo accumulato e di ridurre le disparità in termini di benessere economico, reddito e disoccupazione – obiettivi di coesione che sono al centro delle politiche dell’Unione. Essi offrono inoltre agli Stati membri maggiori possibilità di dare sostegno alle regioni che affrontano una transizione o sfide strutturali, come lo spopolamento, affinché possano contribuire pienamente alla transizione verde e digitale.

Allo stesso tempo, gli orientamenti riveduti mantengono solide garanzie per impedire agli Stati membri di utilizzare fondi pubblici per innescare la delocalizzazione di posti di lavoro da uno Stato membro dell’UE a un altro, aspetto essenziale per la concorrenza leale nel mercato unico.

La carta degli aiuti a finalità regionale dell’Italia indica le regioni italiane ammissibili agli aiuti per investimenti a finalità regionale. La carta stabilisce inoltre le intensità massime di aiuto nelle regioni ammissibili. L’intensità dell’aiuto è l’importo massimo dell’aiuto di Stato che può essere concesso per ciascun beneficiario, espresso sotto forma di percentuale dei costi di investimento ammissibili.

A norma degli orientamenti riveduti, un gruppo di regioni che ospitano il 41,99 % della popolazione italiana sarà ammissibile agli aiuti per investimenti a finalità regionale:

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (che totalizzano il 32% della popolazione italiana) rientrano tra le regioni più svantaggiate dell’UE, con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media UE. Tali regioni sono ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE (le cosiddette “zone a”), con intensità massime di aiuto per le grandi imprese comprese tra il 30 % e il 40 %, in funzione del PIL pro capite della “zona a” di appartenenza;

l’Italia ha la possibilità di designare cosiddette “zone c non predefinite” per un massimo del 9,99 % della popolazione nazionale. La designazione specifica delle “zone c non predefinite” può avvenire in futuro e comporterebbe una o più modifiche della carta degli aiuti a finalità regionale approvata oggi.

In tutte le zone menzionate, le intensità massime di aiuto possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per gli investimenti delle imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per gli investimenti delle piccole imprese (per i loro investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di EUR).

Una volta definito un futuro piano territoriale per una transizione giusta nell’ambito del regolamento sul Fondo per una transizione giusta, l’Italia avrà la possibilità di notificare una modifica della carta degli aiuti a finalità regionale approvata oggi, al fine di applicare un potenziale aumento dell’intensità massima di aiuto nelle future aree di transizione giusta, come specificato negli orientamenti riveduti per le “zone a”.

Contesto

L’Europa è sempre stata caratterizzata da notevoli disparità regionali in termini di benessere economico, reddito e disoccupazione. Gli aiuti di Stato a finalità regionale mirano a sostenere lo sviluppo economico delle zone svantaggiate d’Europa, garantendo nel contempo parità di condizioni tra gli Stati membri.

Negli orientamenti la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a finalità regionale possono essere considerati compatibili con il mercato interno e stabilisce i criteri per individuare le zone che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE (rispettivamente “zone a” e “zone c”). Gli allegati degli orientamenti individuano le regioni più svantaggiate (le cosiddette “zone a”), che comprendono le regioni ultraperiferiche e le regioni il cui PIL pro capite è pari o inferiore al 75 % della media UE, e le “zone c predefinite”, che rappresentano le ex “zone a” e le zone scarsamente popolate.

Gli Stati membri possono designare le cosiddette “zone c non predefinite” fino a un massimale di copertura “c” predefinito (per il quale sono disponibili dati anche negli allegati I e II degli orientamenti) e in linea con determinati criteri. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione per approvazione la loro proposta di carta degli aiuti a finalità regionale.

La versione non riservata della decisione odierna sarà consultabile sotto il numero SA.100380 (nel registro degli aiuti di Stato) sul sito web della DG Concorrenza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News).

Informazioni

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Commissione UE: necessario dirigere la finanza verso il Green deal

Con una comunicazione la Commissione Europa l’europa ribadisce la centralità della nuova strategia di sviluppo sostenibile basata sul green deal,

Dirigere la finanza verso il Green Deal europeo

Con la COM(2021) 188 del 21 Aprile 2021, la Commissione europea, rivolgendosi a Parlamento, Consiglio, Comitato delle Regioni, fa il punto della situazione sulla tassonomia comunitaria, sulle modalità di reporting, sulle preferenze inerenti il tema della sostenibilità ambientale ed in particolare a livello aziendale.

La commissione si sofferma sul recente Green Deal comunitario, rilasciato agli inizi del Dicembre 2019, prima della pandemia dovuta al COVID-19, e ribadisce il ruolo centrale del nuovo corso verde, finalizzato a garantire una crescita tale da migliorare il benessere e salute dei cittadini, coniugando lo sviluppo economico-finanziario a quello sostenibile.

Ciò dovrà essere raggiunto rendendo l’Europa climaticamente neutra entro il 2050 e proteggendo, conservando e migliorando lo stato del capitale naturale e della biodiversità sul nostro territorio.

Obiettivo: un sistema finanziario sostenibile

La commissione sottolinea ancora una volta come, in tale contesto, deve essere garantita anche una finanza “sostenibile”, e ciò deve passare, innanzitutto, attraverso una legislazione finanziaria e un chiaro percorso di transizione per le imprese.

Infatti, la portata degli investimenti necessari realizzare i cambiamenti necessari metterà il settore finanziario europeo al centro della ripresa economica che dovrà avere i profili della sostenibilità e della inclusività, nel contesto della pandemia COVID-19 e dallo sviluppo economico sostenibile a lungo termine dell’Europa.

Non si tratta di un atto estemporaneo: l’Unione sta procedendo da tempo in questa direzione – come sopra evidenziato – e l’atto delegato sulla tassonomia del clima [1], del regolamento sull’informativa sulla finanza sostenibile ne sono la chiara testimonianza.

Finanziare la transizione alla sostenibilità

La Commissione si propone di valutare la possibilità di proporre una legislazione a sostegno del finanziamento di alcune attività economiche, principalmente nel settore energetico, compreso il gas, che contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo da supportare la transizione verso la neutralità climatica neutralità per tutto il decennio in corso.

Questa proposta mirerebbe a definire i tempi e fasi intermedie per quelle attività economiche, anche per gli investimenti esistenti, che contribuire al processo di transizione in modo coerente con il Green Deal europeo.

Un tale approccio consentirebbe di dare seguito alle conclusioni del Consiglio europeo dell’11-12 Dicembre 2020, che riconoscono il ruolo delle tecnologie di transizione come il gas naturale.

Gli investimenti in progetti di gas naturale possono beneficiare del sostegno finanziario degli strumenti dell’UE, ove tali investimenti sostengono gli obiettivi della politica dell’UE in modo coerente con il Green Affare. Gli esempi includono Recovery and Resilience Facility13, Invest EU, the European Fondo di sviluppo regionale e Fondo per la modernizzazione del sistema di scambio di quote di emissioni, che consentire ai progetti di gas naturale di qualificarsi previa valutazione caso per caso.

La transizione verso un’economia climaticamente neutra e sostenibile non è un evento una tantum ma a processi. Per le aziende, questa transizione significa ridurre le emissioni di gas serra, diventare resiliente e ridurre i danni ambientali nel tempo. Per gli investitori, transizione significa migliorare le prestazioni ambientali di un portafoglio nel tempo.

Per maggiori informazioni

Potete consultare il documento, cliccando qui.

[1] La Commissione ha presentato l’atto delegato sulla tassonomia del clima dell’UE, una proposta per una Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che rivede la non finanziaria Direttiva sulle relazioni e modifiche agli atti delegati per riflettere meglio la sostenibilità preferenze in materia di consulenza assicurativa e di investimento e considerazioni di sostenibilità nel prodotto governance e doveri fiduciari. Introduce chiari criteri di performance per determinare quali attività economiche fanno a contributo sostanziale agli obiettivi del Green Deal, e, nelle speranze della Commissione, dovrà aiutare a guidare un mondo più verde, più equo e più sostenibile Europa e sostenere l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Questi criteri creano un comune linguaggio per imprese e investitori, consentendo loro di comunicare sulle attività verdi con maggiore credibilità e aiutandoli a navigare nella transizione già in corso. La tassonomia dell’UE svolgerà anche un ruolo importante nella creazione dello standard EU Green Bond e

il marchio Ecolabel UE per alcuni prodotti finanziari al dettaglio. Attraverso l’atto delegato sulla tassonomia dell’UE per il clima, le attività economiche di circa il 40% delle società quotate, nei settori responsabili di quasi l’80% della serra diretta le emissioni di gas in Europa sono già coperte, con ulteriori attività da aggiungere in futuro.

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